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ANCHE IN VENETO IL BUONO SCUOLA
Venerdì 15 dicembre il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge sul diritto allo studio con l’istituzione dei buoni scuola. Proponiamo il testo di presentazione e l’articolato del ddl n. 26, proposto dalla Giunta regionale, come portato in aula. Si tratta di una passaggio importante e positivo cui l’Agesc e la Fidae regionali Veneto hanno offerto un contributo determinante.
Presentazione della Giunta Regionale Veneto al testo del ddl n. 26
Riguarda la parità scolastica il primo disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale nella nuova legislatura.Il provvedimento è stato illustrato il 7 luglio 2000 a Palazzo Balbi dal presidente della Regione Giancarlo Galan. "Avevo assunto con gli elettori un preciso impegno su questo punto e ho mantenuto la parola. E’ un provvedimento importante - ha affermato - che corrisponde ad una scelta di democrazia e di civiltà e che ci avvicina di più all’Europa, dove questo principio è già consolidato".
La legge che la Giunta veneta propone riguarda poco meno di 500mila allievi, di cui 24.472 iscritti a scuole non statali (il 5,20 % del totale), le loro famiglie e le istituzioni scolastiche statali e non statali. La prima applicazione della legge è prevista per il prossimo anno scolastico (2000-2001).
L’impianto del provvedimento parte dall’obiettivo sostanziale di garantire l’esigenza della crescita della persona umana nel rispetto dei principi costituzionali della libertà di educazione e della qualità del sistema scolastico nella sua integrazione con il sistema formativo.
I pilastri essenziali cui la Regione Veneto intende fare riferimento sono la libertà di istruzione e di insegnamento, il riordino della materia relativa al diritto allo studio ed alla parità scolastica, la programmazione su base regionale dell’attività formativa.
Nella costruzione del disegno di legge, la Giunta ha raccolto, aggiornandolo anche alla luce delle esperienze di altre Regioni, il lavoro già svolto nella passata legislatura dalla sesta Commissione consiliare che aveva "licenziato" un progetto di legge frutto dell’unificazione di quattro testi di iniziativa legislativa proposti in materia.
Gli obiettivi specifici che il nuovo disegno di legge si prefigge sono quelli di garantire il diritto effettivo di scelta educativa, scolastica e formativa da parte delle famiglie e di ogni persona; di assicurare pari opportunità per l’iscrizione, la frequenza ed il successo formativo nelle scuole statali e non statali, di favorire la collaborazione tra le diverse offerte di educazione, istruzione e formazione ed il riequilibrio con interventi diretti agli strati di bassa scolarità; favorire inoltre la valorizzazione e la diffusione della conoscenza della identità culturale e civile veneta, intesa come completamento del diritto all’istruzione e alla formazione.
Gli interventi per le famiglie si articoleranno in buoni scuola - la dotazione finanziaria prevista per il primo anno di applicazione è di 14 miliardi - finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese sostenute per l’iscrizione e frequenza; in sussidi, servizi e contributi per i portatori di handicap; nella fornitura di libri di testo ed in facilitazioni per le spese di viaggio.
Quelli per le scuole riguarderanno i servizi di mensa, di trasporto e residenziali, iniziative per favorire la valorizzazione dei profili d’identità e della cultura veneta. Per le scuole non statali e senza fini di lucro sono previste particolari azioni per migliorare la qualità del sistema scolastico e formativo quali: la fornitura di attrezzature, la lotta alla dispersione, la realizzazione di interventi innovativi. Altre iniziative previste dal provvedimento si riferiscono a servizi ai minori, per l’integrazione dei portatori di handicap, l’educazione degli adulti, la formazione permanente e l’integrazione con la formazione professionale per l’obbligo scolastico.
La Giunta regionale proporrà al Consiglio per l’approvazione
un programma triennale nel quale saranno stabiliti gli indirizzi in materia di
diritto allo studio e l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione nel
triennio e la ripartizione tra i vari interventi secondo le priorità indicate;
l’attuazione avverrà attraverso piani annuali, acquisendo le proposte di
programmi provinciali.
Per l’applicazione della legge è istituita la Commissione per il diritto allo
studio con compiti di indirizzo e monitoraggio e sarà composta dal
rappresentante della Regione, da rappresentanti degli enti locali, dal
sovrintendente scolastico regionale, da rappresentanti delle scuole non statali,
degli enti di formazione professionale e dei genitori. In prima fase di
applicazione la Giunta adotterà, sentita la Commissione competente del
Consiglio regionale, un piano annuale degli interventi, prevedendo in via
sperimentale la diretta erogazione dei buoni scuola.
Non appena la legge sarà approvata verrà elaborato il regolamento di attuazione e saranno rese note le modalità presso le scuole.
Il buono scuola sarà rapportato al reddito, al numero dei componenti il nucleo familiare ed all’entità delle spese gravanti sulla famiglia. Il buono scuola che arriverà per il primo anno di applicazione, cercando di coprire il 25% dei costi, considerando possa beneficiarne il 60-80 per cento delle 24 mila famiglie con figli iscritti alle scuole private, dovrebbe aggirarsi sulle 450-500 mila lire, per le elementari, 900 mila lire-un milione per la scuola media, circa un milione e mezzo per la scuola superiore.
"La Regione, da sola, non può risolvere il problema
in maniera più significativa, stante l’attuale meccanismo di riparto delle
competenze e delle risorse fra Stato e le Regioni", ha sostenuto Galan.
"Quello che vogliamo dare con questa legge - ha aggiunto – è
un forte segnale non solo di indirizzo ma anche una sua tangibilità economica.
La Regione decide di impegnare quote del proprio striminzito bilancio
disponibile per difendere un principio di democrazia. Difendere la parità
scolastica vuol dire anche impedire che il contribuente paghi due volte, sia per
la scuola statale che per quella non statale. Sono convinto, e in questa sede è
il caso di ribadirlo, che anche questo è un problema che troverebbe soluzione
qualora lo Stato devolvesse alle Regioni i due terzi del gettito fiscale. Le
Regioni sanno come impiegare meglio le risorse dei cittadini. Per questo non ci
accontenteremo di chiedere solo la devoluzione delle competenze; vogliamo anche
le risorse per gestire meglio nell’interesse dei cittadini che vogliono
migliori servizi e soprattutto non intendono pagarli due volte".
Il Presidente ha infine ricordato che nel bilancio della Regione per il 2000, comprendendo anche le scuole materne, gli asili nido e i servizi innovativi, i contributi per il trasporto per gli alunni disagiati, la "miniedilizia", il diritto allo studio universitario e la grossa fetta della formazione
Il testo del ddl n. 26
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
SETTIMA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 26
DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 10/DDL del 7 luglio 2000)
INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA PARITÀ SCOLASTICA E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 luglio 2000.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e SESTA e ai Consiglieri regionali il 14 luglio 2000.
INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA PARITÀ SCOLASTICA E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO
R e l a z i o n e:
L'impianto normativo che il presente progetto di legge vuole costruire, sorge da una molteplicità di esigenze che hanno come comune denominatore la necessità di garantire la crescita della persona umana nel rispetto dei principi costituzionali della libertà di educazione e della qualità del sistema scolastico e nella sua integrazione con il sistema formativo.
La valorizzazione ed il potenziamento di questi aspetti - peraltro coniugati alla possibilità di favorire sussidi e itinerari formativi che valorizzino profili d'identità della cultura e della società veneta - sono azioni che il legislatore della passata legislatura, coadiuvato nelle consuete forme di rappresentanza istituzionale dalle componenti sociali e rappresentative del mondo della scuola della nostra regione, ha ben saputo cogliere e riassumere nel progetto di legge che fu licenziato dalla VI Commissione consiliare il 10 febbraio 2000, nel quale furono riassunti in un "testo unico" quattro testi di iniziativa legislativa in materia di diritto allo studio, parità scolastica e qualificazione del sistema scolastico e formativo (progetti di legge n. 518, n. 240, n. 489 e n. 538 della VI legislatura).
Di tale testo è stata apprezzata la completezza e l'armonia con il principio di sussidiarietà "orizzontale" che la Regione Veneto intende favorire anche nel rispetto del D.lgs. n. 112/1998, ed è stato perciò sostanzialmente ripreso come progetto di legge che la Giunta regionale intende presentare al Consiglio regionale, fatti salvi alcuni aggiornamenti alla luce delle recenti novità legislative statali nella medesima materia e dal confronto con le esperienze condotte in questi mesi da altre Regioni italiane.
Il contributo che il legislatore regionale può dare nell'ambito del diritto allo studio e della parità scolastica, si snoda nella duplice direzione, da un lato, di garantire a tutti gli studenti la generale fruizione del servizio scolastico nelle scuole dell'obbligo e nelle scuole medie superiori, concorrendo agli oneri che direttamente gravano sulle famiglie; dall'altro, di favorire l'arricchimento dell'offerta a tutela del pluralismo di opinioni e della libertà di scelta. Pertanto, l'effettività del diritto di accesso ai molteplici gradi del sistema scolastico ed il valore riconosciuto ad offerte educative alternative a quella pubblica, costituiscono i capisaldi di questo intervento legislativo.
Si evidenzia, poi, che il sistema che si vuole contribuire ad alimentare con apporti finanziari è rivolto anche alla scuola dell'obbligo e alla scuola secondaria, siano esse statali o non statali, categoria quest'ultima comprensiva delle scuole comunali e di quelle che abbiano un riconoscimento legale. L'attenzione è riposta altresì all'integrazione e interazione fra Istruzione e Formazione intese come ineludibile raccordo per affrontare l'attuale complesso sviluppo delle dinamiche socio-economiche, in armonia con la programmazione triennale della formazione professionale.
Altra previsione indicativa dell'esigenza di completezza formativa del percorso considerato nel progetto di legge in esame, è il riferimento al diritto all'apprendimento nell'arco della vita e agli interventi a favore dell'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
Le iniziative previste nel testo in esame prevedono un duplice beneficiario: da un lato, le famiglie degli allievi di scuole statali e non statali, e, dall'altro, le istituzioni scolastiche statali e non statali. Alla distinzione soggettiva dei destinatari è correlata una diversa tipologia di interventi passibili di contributo, avente ad oggetto, nel primo caso (famiglie), buoni scuola finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese per l'iscrizione e la frequenza con l'intento di ridurre la disparità del gravame economico esistente; nel secondo caso (istituzioni scolastiche dell'obbligo e medie superiori) la partecipazione della Regione, oltre ai servizi di mensa, trasporto e residenziali, si rivolge ai progetti diretti a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico. In quest'ultimo caso, si richiede come requisito di accesso alla contribuzione regionale l'assenza di fine di lucro in capo alla scuola non statale che ne beneficia.
In attuazione del principio della partecipazione, è prevista la costituzione di una apposita Commissione per il Diritto allo studio in seno alla quale è favorita un'ampia rappresentanza delle componenti del mondo della Scuola: Istituzioni, organismi rappresentativi delle scuole non statali, enti di formazione professionale e associazioni dei genitori. La Commissione è dotata di compiti di indirizzo per la programmazione degli interventi, e di monitoraggio nella fase della loro esecuzione.
L'organizzazione degli interventi è attribuita alla Regione sulla base del programma triennale di approvazione consiliare, sottoposto a preventivo parere della citata Commissione per il Diritto allo studio. L'esercizio della funzione di programmazione, di indirizzo e coordinamento è effettuato con il contributo progettuale delle Province, mediante proposte di piano redatte sulla base dei progetti presentati dai Comuni, e perciò con il coinvolgimento anche di tutti i soggetti territorialmente interessati.
Si sottolinea, infine, che la prima applicazione della presente legge è prevista già per l'anno scolastico 2000-2001 sulla scorta di un piano regionale annuale stralcio, che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del Piano triennale, redige sentita la competente Commissione consiliare.
INTERVENTI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO, LA PARITÀ
SCOLASTICA E LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO
TITOLO I - Finalità della legge
Articolo 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto garantisce il diritto allo studio e all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la parità scolastica, la lotta alla dispersione ed il perseguimento del successo formativo, la qualità dell'educazione, della istruzione e della formazione nell'ambito degli autonomi ed integrati percorsi scolastici e formativi, in favore dei frequentanti le scuole statali e non statali.
Articolo 2 - Obiettivi.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, promuovono interventi per:
a) garantire, nell'ambito della normativa statale e regionale, il diritto effettivo di scelta educativa, scolastica e formativa da parte delle famiglie e di ogni persona;
b) assicurare ad ogni persona in età scolare, nonché a tutti i cittadini interessati alla formazione continua durante l'arco della intera vita, pari opportunità per la iscrizione, la frequenza e il successo formativo nelle scuole statali e non statali;
c) favorire il successo formativo attraverso la qualità dell'istruzione e della formazione e la personalizzazione dei curricula e dei processi formativi;
d) favorire la collaborazione tra le diverse offerte di educazione, di istruzione, e di formazione, nel rispetto delle autonomie, delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, della libertà di scelta delle famiglie;
e) favorire il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti alla popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per gli utenti situazioni di particolare disagio;
f) favorire la valorizzazione e diffusione della conoscenza della identità culturale e civile veneta intesa come completamento del diritto all'istruzione e alla formazione.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in collaborazione con le istituzioni scolastiche e tengono conto degli apporti provenienti dagli organismi di partecipazione previsti dalla vigente normativa scolastica, dalle agenzie formative, dalle associazioni di rappresentanza delle scuole non statali.
3. Gli interventi regionali sono integrativi e complementari rispetto a quelli disposti dalla normativa statale.
Articolo 3 - Destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi della presente legge:
a) le famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute, paritarie, parificate e pareggiate;
b) le istituzioni scolastiche statali e non statali legalmente riconosciute, paritarie parificate e pareggiate.
Articolo 4 - Requisiti per la partecipazione delle scuole non statali al sistema scolastico e formativo per il diritto allo studio.
1. Al fine di beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, le scuole non statali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legislazione vigente, devono:
a) disporre di organi collegiali previsti nei propri statuti;
b) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta;
c) rendicontare le spese relative alle attività finanziate dalla Regione.
TITOLO II - Gli interventi
Articolo 5 - Tipologie degli interventi.
1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, sono previste le seguenti tipologie di interventi:
a) per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lett. a):
1) buoni scuola finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri di cui all'articolo 11, nonché sussidi, servizi, contributi individualizzati per i portatori di handicap;
2) fornitura dei libri di testo ai sensi delle vigenti disposizioni e facilitazioni di viaggio.
b) per le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b):
1) servizi di mensa;
2) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
3) servizi residenziali;
4) progetti di scuole non statali e senza scopo di lucro volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, fra i quali: fornitura di attrezzature e di strumentazione didattica, a sostegno di progetti di sperimentazione; utilizzo a fini scolastici e formativi di strutture culturali, sportive e scientifiche; promozione della continuità tra i diversi gradi di scuole, e sostegno a forme di collaborazione fra scuole e famiglie; prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica e formativa; promozione e qualificazione di un sistema formativo in collaborazione con la scuola, la formazione professionale e il lavoro; realizzazione di interventi straordinari e innovativi rivolti agli operatori delle scuole e/o della formazione;
5) iniziative volte a favorire la progettazione, la realizzazione e la circuitazione di sussidi didattici, itinerari formativi, mostre che valorizzino i profili d'identità della cultura e della società veneta.
2. Gli interventi ed i progetti di cui al comma 1 sono attuati sulla base dei criteri, delle priorità e delle modalità indicati nel programma triennale regionale e nei relativi piani attuativi, di cui all'articolo 12 e all'articolo 16.
3. Il concorso nei costi sostenuti per la fornitura dei servizi di mensa e di trasporto fa riferimento ai Comuni di residenza degli alunni e degli studenti, salvo che intervengano accordi diversi fra Comuni interessati nel rispetto della legislazione vigente.
Articolo 6 - Servizi per minori.
1. L'offerta di servizi ed attività di carattere educativo e formativo, in orario non scolastico, destinata a soggetti in età compresa tra 6 e 18 anni, è promossa dalla Regione, dagli Enti locali, nonché dagli organismi scolastici ed educativi, anche di natura associativa.
Articolo 7 - Interventi per la formazione continua e permanente.
1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento e alla formazione per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità proprie del mondo produttivo e sulla base delle inclinazioni, competenze ed attitudini personali nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.
2. Nell'ambito delle politiche per il diritto allo studio in favore degli adulti, la Regione promuove:
a) corsi di alfabetizzazione, di formazione o aggiornamento culturale;
b) attività educative e formative per persone che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.
3. Le iniziative finalizzate al conseguimento di titoli di studio sono programmate di concerto con le competenti Autorità scolastiche, nell'ambito di specifico cofinanziamento.
4. Per le iniziative di cui al comma 3 e per quelle finalizzate al conseguimento di qualifiche o di specializzazioni professionali, la Regione favorisce l'interazione tra i sistemi scolastico e professionale ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi.
Articolo 8 - Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap.
1. La Regione e gli Enti locali, in conformità alle disposizioni legislative vigenti, promuovono interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione, alla formazione, e all'integrazione dei soggetti portatori di handicap.
2. Vengono prioritariamente considerati gli interventi attivati nel quadro di accordi di programma stipulati fra Enti locali, Istituti scolastici statali e non statali, organismi formativi e aziende unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari socio - assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
Articolo 9 - Interventi per i frequentanti corsi di formazione professionale.
1. La Giunta regionale, ad integrazione delle provvidenze già contemplate dalla vigente normativa e previo parere della Commissione di cui all'articolo 14 può prevedere ulteriori interventi finalizzati a favorire il diritto alla formazione, stabilendone modalità e criteri applicativi.
2. Nell'ambito degli interventi integrativi di cui al comma 1, hanno priorità le azioni sperimentali rivolte a delineare modalità di raccordo tra il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione.
Articolo 10 - Interventi per favorire l'interazione fra scuola e formazione professionale in materia di innalzamento dell'obbligo scolastico.
1. Per garantire l'interazione fra scuola e formazione professionale nello svolgimento del primo anno o del biennio di innalzamento, la Regione concede contributi agli istituti scolastici legalmente riconosciuti paritari, parificati e pareggiati, ed agli organismi di formazione professionale impegnati nello svolgimento di percorsi educativi scolastici e formativi integrati, convenzionati sulla base di apposita disciplina regionale d'indirizzo.
Articolo 11 - Buoni scuola.
1. La Regione interviene in favore delle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali legalmente riconosciute, paritarie, parificate e pareggiate, attraverso l'attribuzione di buoni scuola, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) punto 1, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese effettivamente sostenute, tra le quali quelle di iscrizione e di frequenza.
2. I buoni scuola devono essere rapportati al reddito, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo.
3. Ai fini della determinazione del reddito e del numero dei componenti il nucleo familiare, si fa riferimento ai criteri e modalità stabilite dal DPCM 30 aprile 1997: "Uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'articolo 4 della legge 2.12.1991, n. 390" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito degli indirizzi generali della programmazione di cui all'articolo 12 le modalità, l'importo massimo erogabile nonché la percentuale massima di copertura delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per ciascun ordine e grado di scuola frequentata.
5. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.
TITOLO III - Linee di programmazione degli interventi e funzioni degli Enti locali.
Articolo 12 - Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed in forma coordinata con il Programma triennale per la Formazione professionale di cui alla Legge regionale n. 10 del 1990, il Consiglio regionale approva un programma triennale nel quale sono stabiliti:
a) gli indirizzi in materia di diritto allo studio;
b) l'ammontare complessivo delle risorse a disposizione nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi secondo le priorità ivi indicate;
3. Nell'ambito del programma triennale sono previsti e finanziati interventi di rilevanza regionale con particolare riferimento a quelli di integrazione/interazione fra i sistemi, alla loro messa in rete, alla sperimentazione di azioni innovative e di accompagnamento, ad iniziative di perequazione o urgenti.
4. Il programma triennale è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 14.
5. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, attua il programma triennale attraverso la predisposizione di piani annuali all'interno dei quali può prevedere variazioni che non incidono sulle scelte fondamentali del programma.
6. Nell'ambito del piano annuale attuativo la Giunta regionale, acquisite le proposte di programmi provinciali di cui all'articolo 13, comma 1, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui alla presente legge.
7. La Giunta regionale stabilisce, nel piano di attuazione, le modalità per l'effettuazione degli interventi di rilevanza regionale, nonché l'eventuale concessione di contributi ad enti terzi per la loro realizzazione.
8. Al termine di ogni triennio la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con la nuova proposta di programma, una relazione sui risultati conseguiti nel triennio precedente, anche con riferimento ai costi sostenuti.
9. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo.
Articolo 13 - Funzioni degli Enti locali.
1. Nel rispetto della programmazione triennale regionale, le Province - ferme restando le funzioni attribuite ai Comuni dall'articolo 42 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 - possono presentare alla Giunta regionale, la proposta di programma provinciale degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, approvata sulla base dei progetti presentati dai Comuni.
2. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'articolo. 139 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, possono presentare progetti per gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
3. I fondi regionali ripartiti dal piano attuativo ai sensi dell'articolo 12 comma 6, sono erogati dalle Province ai Comuni per gli interventi di cui all'articolo 5.
4. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali, sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione e sui costi sostenuti.
Articolo 14 - Commissione di indirizzo e monitoraggio.
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è istituita la Commissione per il diritto allo studio.
2. La Commissione, in particolare:
a) esprime parere obbligatorio riguardo alla proposta del programma triennale di cui all'articolo 12 e del programma annuale di cui all'articolo 16;
b) provvede, con cadenza almeno biennale, al monitoraggio degli interventi effettuati in base alla presente legge.
3. La Commissione è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, l'assessore competente in materia di istruzione e diritto allo studio, con funzione di presidente;
b) i presidenti delle associazioni regionali degli enti locali ANCI, UPI e UNCEM o loro delegati;
c) il sovrintendente scolastico regionale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni delle scuole non statali;
e) un rappresentante degli enti di formazione professionale;
f) due rappresentanti delle associazioni più rappresentative dei genitori, rispettivamente uno della scuola statale ed uno della scuola non statale.
TITOLO V - Norme finali, transitorie e abrogazioni
Articolo 15 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e successive modifiche;
b) la legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 ;
c) la legge regionale 30 marzo 1990, n. 23 ,
d) articolo 34 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
e) articolo 66 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
Articolo 16 - Norma transitoria.
1. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del primo programma triennale, per l'anno scolastico 2000-2001, la Giunta regionale adotta, sentita la competente Commissione consiliare, un piano annuale degli interventi, prevedendo, in via sperimentale, la diretta erogazione dei buoni scuola.
2. Le leggi regionali di cui all'articolo 16 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del programma triennale di cui all'articolo 12 o del piano annuale di cui al comma 1.
Articolo 17 - Norma finanziaria.
1. In fase di prima applicazione della presente legge, agli oneri derivanti in attuazione dell'articolo 11 quantificabili in lire 14 miliardi per l'anno scolastico 2000/2001, si fa fronte:
- per l'esercizio 2000 mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 61514 "Fondo regionale per il diritto allo studio (legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 , come modificata dalla legge regionale 30 marzo 1999, n. 23 )" di lire 3 miliardi iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2000.
- per l'esercizio 2001 mediante prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti", partita 3, di lire 1 miliardo, dal medesimo capitolo, partita 5, di lire 3 miliardi, dal capitolo n. 71230 "Contributi a favore di istituti scolastici per il concorso nei costi di trasporto sostenuti direttamente dagli istituti medesimi per agevolare studenti disagiati (articolo 12 legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 e articolo 34 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 )" di lire 1 miliardo e dal capitolo n. 72830 "Cofinanziamento regionale per la realizzazione dei programmi comunitari finanziati con il FSE- obiettivo 3 2000/2006", di lire 6 miliardi, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2000-2002.
Contestualmente nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000 e pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato "Concorso regionale nelle spese sostenute dalle famiglie degli alunni frequentanti scuole statali e non statali parificate: buoni scuola regionali" con lo stanziamento per l'anno 2000 di lire 3 miliardi, in termini di competenza e di cassa, e per l'anno 2001 di lire 11 miliardi in termini di competenza.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2001 lo stanziamento del capitolo 61516 "Concorso regionale nelle spese sostenute dalle famiglie degli alunni frequentanti scuole statali e non statali parificate: buoni scuola regionali", verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.
3. Gli interventi di rilevanza regionale previsti nel Programma triennale di cui all'articolo 13 troveranno riscontro finanziario nelle risorse indicate nel Programma stesso nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal bilancio regionale per la presente legge.