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Giudizio di merito

IL MINISTRO BERLINGUER

E IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

di Giancarlo Tettamanti

L'affermazione del Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer - nell'intervento tenuto in Aula parlamentare, nella seduta 656 del 21/01/2000, a chiusura del dibattito generale sulla proposta di legge S.4127 inerente le "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - affermazione secondo cui "nella Costituzione viene negato il principio di sussidiarietà scolastica", esige quantomeno un giudizio di merito.

Il principio di sussidiarietà é quel principio in base al quale tutte le attività di servizio alla persona (e quindi anche il servizio scolastico) sono prioritariamente da esercitarsi da parte di quelle formazioni sociali alle quali originariamente la persona appartiene, le quali debbono essere sostenute dalle formazioni sociali progressivamente più ampie e dalle pubbliche istituzioni, in quanto "esponenziali" (cioé rappresentative) di tali formazioni sociali, in ordine sia all'acquisizione delle capacità tecniche per l'esercizio di tale attività, sia alla disponibilità delle risorse[1].

Quando la Costituzione Italiana, all'art. 2, chiarisce che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nella funzione sociale ove si svolge la sua personalità (tra cui evidentemente la famiglia), e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", implicitamente riconosce l'anteriorità della persona umana e dei suoi fini rispetto alla società e allo Stato, integrando il riconoscimento filosofico con la considerazione sociologica che la persona umana stessa si sviluppa e si perfeziona attraverso l'appartenenza organica a successive comunità sociali (tra cui la prima, innegabilmente, la famiglia, alla quale "segue" la scuola). Una concezione questa dalla Costituzione fatta propria per aprirsi coerentemente al modello pluralista della società. Un modello - come a suo tempo evidenziato da Giorgio La Pira - che supera sia la visione atomista propria dello Stato liberale, sia quella monista dello Stato collettivista (a cui, in ultima analisi, sembra continuare ad ispirarsi, per cultura, appartenenza e tradizione, l'attuale Ministro della Pubblica Istruzione). Una chiarificazione che evidenzia anche come l'ordinamento positivo riservato allo Stato sia ordinamento relativo e non ordinamento assoluto, in quanto suppone ordinamenti giuridici anteriori che esso deve, con i suoi strumenti e con i suoi organi, riconoscere, garantire e promuovere[2].

Da qui l'individuazione e l'assunzione del principio di sussidiarietà - insito nella Costituzione - che regola l'azione dei pubblici poteri, la quale deve avere solo carattere di orientamento, di stimolo, di supplenza e di integrazione: perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa é quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già di distruggerle o di assorbirle. Il principio di sussidiarietà é chiaro[3]. Scopo di uno Stato sussidiario é di sostenere le articolazioni sociali e, con esse, i cittadini nelle loro disponibilità e capacità di sviluppare iniziative proprie e a compiere sforzi per migliorare le loro prestazioni. Con cio', lo Stato non solo deve sostenere l'autonomia delle persone e della società civile, ma deve anche limitare in modo significativo le proprie competenze decisionali. In breve cio' significa che lo Stato deve assumere una connotazione democratica: il principio di sussidiarietà é incompatibile con uno Stato centralistico e autoritario[4]

In quest'ottica - proprio sulla base degli artt. 2 e 3 della Costituzione - il principio di sussidiarietà esige che il pubblico potere non si arroghi pretesi diritti di comando a livello superiore o centrale per attività che possono essere più opportunamente messe in atto a livelli inferiori. La persona non puo' essere scalzata nei suoi diritti da aggregazioni a cui fosse obbligata a partecipare[5] (cosa che avviene con la scuola statale, a cui di fatto la persona é obbligata non avendo il dovuto sostegno economico necessario per poter liberamente esercitare il proprio diritto di scelta di una scuola diversa). Il principio di sussidiarietà esige e salvaguarda la libertà del cittadino: una libertà che deve essere integrata con la giustizia, ma che non puo' essere immotivatamente soffocata e ridotta. Tra i diritti della persona vi é quello della scelta dei tempi, fini e mezzi mediante i quali conseguire la propria personalità. Di conseguenza, se ne deduce che la scuola é sussidiaria alla persona: lo Stato é sussidiario alla società civile e i corpi intermedi (tra cui appunto la scuola) sono sussidiari alla persona. E cio' proprio in virtù del dettato costituzionale.

E se é vero - come é vero, indipendentemente da come puo' pensare il Ministro - che la persona, nelle sue diverse declinazioni sociali, antecede il potere dello Stato, allora occorre riconoscere anche che a decidere per una scuola o per un'altra, sarà la famiglia per i propri figli ancora incapaci di scelta motivata e autonoma, gli studenti quando raggiungono l'abilità a un discernimento giustificato e voluto, e le diverse aggregazioni dei cittadini, purché esse abbiano una qualche consistenza e siano caratterizzate da una originale ed inconfondibile mentalità filosofica e azione morale nel pieno rispetto del bene comune[6].

Da qui il "patto scolastico" tra famiglia e scuola (e non certo tra Stato e scuole): cioé la relazione di scambio che consolida il nesso famiglia-scuola, in cui il rapporto tra le due entità é contraddistinto da diritti e doveri reciproci da ciascuna liberamente contratti e perseguiti. Da qui anche lo scenario sussidiario che "in verticale" vede lo Stato sussidiario verso tutte le agenzie educative e di socializzazione, e "in orizzontale" vede le varie agenzie educative (tra cui appunto famiglia e scuola) sussidiarie tra loro[7], e a loro volta sussidiarie nei riguardi della persona del figlio e alunno/studente.

Sbaglia, pertanto, il Ministro Berlinguer quando sostiene che il principio di sussidiarietà scolastica é negato dal fatto che vige nel secondo comma dell'art. 33 della Costituzione "una priorità assoluta della scuola statale perché vi é la previsione di un obbligo fermo per lo Stato di istituire prioritariamente, per tutti gli ordini e gradi, scuole statali", e cio' perché nel sistema scolastico nazionale la società stessa ha riconosciuto la valenza ed il servizio della scuola non statale, parimenti e non secondariamente, né marginalmente, alla scuola statale, offerto alla persona quale - questo si! - soggetto principale e prioritario del diritto all'istruzione e all'educazione. In quest'ottica, e proprio in virtù dell'art. 34 della Costituzione che il Ministro sollecita a leggere con equilibrio ed in unione all'art. 33, le scuole non statali che chiedono la parità debbono essere considerate espressione legittima della comunità e quindi dello stesso Stato di cui fanno parte e che le rappresenta, il quale deve agire "per" i cittadini, e non "sui" cittadini[8].

. Uno Stato, proprio in virtù del principio di sussidiarietà, che deve riconoscere di esistere per servire la società, e non per asservirsela[9]. Riconoscimento che, invece, a livello di classe politica tarda ad essere concretizzato: in proposito sembra giusto ricordare il milione e quattrocentomila firme di richiesta di attuazione concreta del "principio di sussidiarietà" consegnate al Presidente del Senato il 25 ottobre 1998, rimaste tra le molteplici istanze inascoltate e relegate nei meandri degli scantinati di Palazzo Madama (come dimostra appunto l'affermazione del Ministro della P.I.!).

Il principio di sussidiarietà é pregnante la nostra Costituzione repubblicana, dove gli artt. 33 e 34 sono preceduti e vincolati da altri articoli altrettanto importanti e significativi che danno loro senso compiuto: l'art. 1 ("la sovranità appartiene al popolo"); il già citato art.2; l'art. 3 ("tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge"); l'art. 13 ("la libertà personale é inviolabile"); l'art. 29 ("la Repubblica riconosce i diritti della famiglia"); l'art. 30 ("é dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli"); l'art. 31 ("la Repubblica agevole con misure economiche ... la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi"); e infine l'art. 10 ("l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute"), tra cui appunto quei trattati internazionali, sottoscritti dallo Stato italiano, che sostengono la sussidiarietà come strumento e momento di promozione e crescita della comunità umana).

L'affermazione del Ministro Berlinguer é, quindi, da considerare ideologica e fuori luogo: la Costituzione italiana, infatti, implicitamente riconosce il principio di sussidiarietà scolastica.

L'errore del Ministro - che forse non ha letto con sufficiente equilibrio e con la dovuta organicità la nostra Magna Carta e che evidentemente ha un concetto della funzione e della laicità dello Stato[10] certamente legittimo, ma assolutamente non condivisibile e già bocciato dalla storia - é quello di confondere il "principio di sussidiarietà" con il "principio di sostituzione": quel principio in base al quale la formazione sociale sovraordinata (appunto lo Stato, e l'ente pubblico in quanto esponenziale) si arroga il diritto di sostituirsi nelle prerogative che sono della persona e della formazione sociale più vicina alla persona stessa[11] (appunto la famiglia come primo ed immediato ambito di appartenenza e di crescita).

Cio' che in ultima analisi, nel settore scuola, si é perpetuato dall'unità d'Italia ad oggi, e che le ipotesi di riforma in atto sembrano voler confermare, nonostante le diversità culturali insite nella nostra società e l'esigenza di una concreta libertà educativa e formativa radicata nella visione del mondo e della storia che caratterizza la "coscienza" e la dimensione esistenziale di ognuno: "la libertà non é un privilegio per nessuno, ma un diritto per tutti"[12].

Note di riferimento

[1] cfr. G.Garancini - "Il principio di sussidiarietà", in "Studi e notizie" dell'Agesc Lombardia, 1997

[2] cfr. G.Tettamanti - "Le garanzie costituzionali", in "Identità nella libertà", Q.38 Ismecc Milano, 1998, pag.30

[3] Ibidem, pag. 30/31

[4] cfr. I.Colozzi - "Nota sul principio di sussidiarietà", in "Piano di formazione genitori", SDB/AGESC/FMA 1999, pag. 71

[5] cfr. A.Maggiolini - "Principio di sussidiarietà", in "Libertà e responsabilità" (a cura di G.Tettamanti), Q.39 Ismecc Milano, 1999, pag. 88

[6] cfr .A.Maggiolini - "Scuola libera: problema laico di tutti", in "Libertà e responsabilità", Op. Cit., pagg.41/42

[7] cfr. P.Donati - "La sussidiarietà nel rapporto famiglia-scuola", in "Sussidiarietà e nuovi orizzonti educativi" (a cura di R.Bonetti e A.V.Zani), Ed. La Scuola Brescia, 1998, pagg. 53/54

[8] cfr. G.Colombo - "L'uomo e i suoi diritti nella luce della personalità e dell'insegnamento di Sant'Ambrogio", 1977, in "Discorsi alla città", Ed. Vita e Pensiero Milano, 1992, pag. 94

[9] cfr. G.Colombo - "Sant'Ambrogio maestro di libertà", 1976, in "Discorsi alla città", Op. Cit., pag. 67

[10] in proposito chiarificatrice la specificazione delle funzioni dello Stato di G.Colombo in "L'uomo e i suoi diritti.........", Op. Cit., pag. 93: "... nell'attuale sviluppo storico noi pensiamo a uno Stato sanamente laico, realmente democratico e autenticamente sociale: laico, cioé uno Stato che nelle sue scelte fondamentali si ispira ai valori emergenti della natura dell'uomo, senza privilegiare nessuna ideologia e nessuna fede religiosa; democratico, cioé uno Stato che determina la propria legislazione e la propria linea di governo secondo la volontà popolare .....; sociale, cioé uno Stato che non si limita a garantire i diritti in termini formali, ma si impegna a creare le condizioni concrete per cui, chiunque lo voglia, possa esercitare i suoi diritti e partecipare in modo responsabile e solidale al progresso della società".

[11] cfr. G.Garancini - "Il pincipio di sussidiarietà", Op. Cit.

[12] cfr. G. Colombo - "S. Ambrogio maestro di libertà", in "Discorsi alla città", Op. Cit., pag. 65

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