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IL CROCIFISSO IN AULA – LEGISLAZIONE

31.12.01

In una trasmissione televisiva (Porta a Porta, del 5 novembre 2001), il presidente dell'Unione musulmani d'Italia, signor Adel Smith, ha dichiarato che "Il crocifisso dovrebbe essere tolto da ogni scuola italiana perché l'immagine di un cadavere in miniatura turba i bambini" irridendo e offendendo in diretta il simbolo della cristianità (Avvenire, 7 novembre 2001).

Pochi giorni dopo (Il Secolo XIX del 30, 31 ottobre e 1 novembre 2001), a La Spezia, una insegnante di scuola media, senza il consenso della preside e degli organi collegiali, ha staccato il crocifisso dalla parete perché avrebbe potuto infastidire un bambino musulmano presente.

La questione è stata oggetto di interpellanza nelle aule parlamentari, con risposta del sottosegretario On. Aprea.

L’opinionista Francesco Merlo sul Corriere della Sera, con riferimento al fatto del crocifisso tolto dal muro della scuola, ha osservato che "purtroppo, il buonsenso non si può imporre per legge" e che "per capirsi, serve conoscersi e non nascondersi" concludendo che mentre senza dubbio auspichiamo la diversità delle fedi, non intendiamo rinunciare alla nostra identità.

Sul crocifisso in aula si è autorevolmente pronunciato il Consiglio di Stato nel 1988, osservando fra l’altro che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non si pone in contrasto con i principi costituzionali che assicurano pari libertà a tutte le confessioni religiose, atteso che la croce, a parte il suo significato per i credenti, rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana nella sua radice storica quale valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa. Detta cultura è parte integrante del patrimonio storico del nostro paese. 

Il crocifisso è simbolo della identità nazionale italiana, sia per i cattolici che per i laici, come ebbe ad osservare il Presidente della Repubblica, laico socialista, Sandro Pertini.

Sappiamo di altri casi analoghi a quello verificatosi a La Spezia. Crediamo perciò di fare cosa utile riassumendo i riferimenti legislativi che consentono, anche formalmente, l’esposizione del crocifisso nelle aule.

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Regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 ed allegato c) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernono l'esposizione del Crocifisso

Circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 367 del 19 ottobre 1967, in materia di edilizia e arredamento delle scuole dell'obbligo, contempla fra gli altri oggetti il crocifisso da affiggere nelle aule;

Consiglio di Stato, parere n. 63 del 27 aprile 1988, avalla la circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 367 del 19 ottobre 1967, in materia di edilizia e arredamento delle scuole dell'obbligo, che contempla fra gli altri oggetti il crocifisso da affiggere nelle aule; il Consiglio di Stato rileva fra l’altro che "il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa (...) La Costituzione repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i principi che evoca (...) fa parte del patrimonio storico", soggiungendo che la presenza dell'immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche non può "costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa".

Le conclusioni del Consiglio di Stato nel citato parere sono categoricamente nel senso che le disposizioni (articolo 118 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 e l'allegato c) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297) "concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole siano tuttora legittimamente operanti".

Nuovo concordato con la Santa Sede - Accordi di Villa Madama in Roma di revisione dei Patti Lateranensi, del 18 febbraio 1984, firmati dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi e dal cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli, pur affermando l'aconfessionalità e la neutralità religiosa dello Stato, assicurano tuttavia, all'articolo 9 comma 2, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche per quanti intendono avvalersene, "la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", come testualmente recita il nuovo Concordato con la Santa Sede.

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