1. Alle
persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria e con
domicilio fiscale in Italia che hanno iscritti i figli minori
o i minori sui quali esercitano la tutela, ai sensi
dell’art. 343 e seguenti del codice civile, presso le scuole
paritarie (di seguito definiti "beneficiari") è
riconosciuto il diritto a un contributo a parziale rimborso
delle spese sostenute per il pagamento delle rette
scolastiche.
2. Il
ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca
stabilisce annualmente con il proprio decreto l'importo del
contributo di cui al comma 1 sulla base del numero degli
iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità
di cui all'art. 2, comma 2, e degli stanziamenti di bilancio
dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può
variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.
Art. 2
Modalità di richieste e di conseguimento del contributo.
Adempimento a carico della scuola paritaria
1. Entro il 15
settembre di ogni anno ciascuna scuola paritaria comunica al
MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando il
foglio elettronico presente nell’apposito sito del portale
www.istruzione.it (di seguito denominato "sito" del
Ministero dell’Istruzione, dell’universita e della ricerca
(di seguito denominato "Miur").
2. Al momento
dell’iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il modulo
per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche
sul sito di cui al comma 1.
3. Coloro che
intendono usufruire del contributo, compilano il modulo,
attestando mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46
del Testo unico approvato con dpr 28 dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo
consegnano alla scuola d’iscrizione che attesta sullo stesso
modulo la regolarità dell’iscrizione e l’avvenuto
pagamento della relativa retta scolastica.
4. Entro ili
30 ottobre dello stesso anno la scuola trasmette al Miur,
utilizzando l’applicazione accessibile dal sito, i dati
contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri
tale adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai centri
di servizi amministrativi competenti per territorio.
5. Entro il 31
dicembre dello stesso anno il Miur procede all’esame delle
domande pervenute e alla concessione del contributo per un
importo pari a quello determinato per l’anno ai sensi
dell’art.1, comma 2, ma comunque non superiore alla somma
versata a titolo di retta d’iscrizione e invia l’elenco
dei nominativi dei beneficiari con l’importo del contributo
spettante a ciascuno di essi a Poste italiane spa, che
provvede all’erogazione delle somme dovute, al netto delle
commissioni postali pro tempore vigenti.
Art. 3
Attività del ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca
1. Il Miur,
sentito il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
a stipulare con Poste italiane spa un’apposita convenzione,
a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di
trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari
dei fondi necessari per la concessione dei contributi.
2. Il Miur
provvede inoltre:
a. attivare un
piano di comunicazione e informazione finalizzato ad
assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b. ad
acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole
paritarie;
c. ad
acquisire i dati beneficiari contenuti nei moduli;
d. a
realizzare le procedure informatizzate necessarie
all’esercizio, controllo e monitoraggio dell’intervento
agevolativo;
e. a
effettuare il controllo a campione, ai sensi dell’art.71 del
T.u. approvato con dpr 28 dicembre 2000, n.445, in ordine alla
verdicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui
all’art.2, comma 3.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri
derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’art.3
sono a carico delle risorse assegnate dall’art.2, comma 7,
della legge 27 dicembre 2002, n.289.
Art. 5
Norme transitorie e finali
1. In sede di
prima applicazione del presente decreto il termine di cui
all’art.2, comma 1, è posticipato al 30 settembre 2003,
quello di cui all’art.2, comma 4, è posticipato al 30
novembre 2003 e quelle di cui all’art.2, comma 5, al 31
gennaio 2004.
2. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.