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LA DIFFICILE SCELTA

Vale di più una circolare od una legge?

E’ stato diffuso il testo della attesa circolare ministeriale che definisce una prima serie di indicazioni applicative della Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione". E’ un testo da diffondere e fare oggetto di studio comparato con il testo della legge. Nel seguito si offrono alcuni spunti preliminari di riflessione.

Il testo della circolare ministeriale n. 163/2000

Direzione generale per l'istruzione media non statale
Direzione generale per l'istruzione elementare
Servizio per la scuola materna

Circolare Ministeriale n. 163

Prot. 63/VD

Roma, 15 giugno 2000

Oggetto: L.10 marzo 2000, n.62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.

 

Le norme dettate per la parità scolastica dalla legge 10 marzo 2000, n.62 richiedono una applicazione immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di seguito articolate per paragrafi.

  • Note introduttive sulla parità scolastica
  • La parità per le istituzioni scolastiche già "riconosciute" (scuole materne autorizzate, elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o pareggiate)
  • La parità per le istituzioni scolastiche non "riconosciute"
  • Riconoscimento legale in regime transitorio
  • Indicazioni finali.
1. NOTE INTRODUTTIVE SULLA PARITA' SCOLASTICA

     

1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.

La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.

All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'articolo 1, comma 4, della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso articolo 1 commi 2 e 3.

2. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA' "RICONOSCIUTE" (SCUOLE MATERNE AUTORIZZATE, ELEMENTARI PARIFICATE, SECONDARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE O PAREGGIATE)

2.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come "riconosciute"

Sono da intendere scuole già "riconosciute" per effetto delle norme che ne stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione scolastica:

  • le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi dell'articolo 333 del T.U. approvato con DLvo 16 aprile 1994, n.297;
  • le scuole elementari parificate ai sensi dell'art.344 del citato T.U. n. 297/1994;
  • le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute e pareggiate ai sensi degli articoli 355 e 356 del citato T.U. n. 297/1994.

 

2.2 Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme della parità

Per il riconoscimento della parità il titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in atto, deve:

  • inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
  • trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia con i principi della Costituzione;
  • trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1° settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art.3 del Regolamento sull'autonomia (DPR 8 marzo 1999, n.275), conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
  • dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
  • dichiarare che nella scuola sono istituiti organi collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia, all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR 24 giugno 1998, n.249;
  • dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna discriminazione;
  • dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
  • indicare il corso o i corsi completi organicamente costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi corsi completi inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
  • dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva, anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o stanno partecipando ai corsi abilitanti);
  • dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle prestazioni complessive, per il personale docente, che comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici e professionali, possono essere adottati rapporti di volontariato o di prestazione d'opera.

 

2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento

Il titolare della gestione che richiede il riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.

       

2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari parificate

Le scuole elementari parificate che intendano accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione dell'articolo1, comma 7 della legge n.62/2000, la convenzione in atto alle condizioni previste dall'OM n. 215/1992.

       

2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge

L'Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.

       

2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità

In prima applicazione della legge n. 62/2000, le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i requisiti prescritti ha effetto dal 1°settembre 2000.

Successivamente alla prima applicazione le domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente successivo.

 

3. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON "RICONOSCIUTE"

3.1 Requisiti e relativa documentazione per il riconoscimento della parità

La domanda di riconoscimento della parità deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti morali e professionali.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica.

La domanda presentata da Ente pubblico (Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della relativa deliberazione consiliare.

La domanda deve essere accompagnata dalle dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente paragrafo 2.2.

Nella domanda deve essere idoneamente documentato che la scuola:

  1. dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza educativo-didattica;
  2. dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi previsti dal POF;
  3. consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi corsi in via di istituzione inizianti dalla prima classe e con prospettive di sviluppo graduale;
  4. consta di classi la cui composizione, anche numericamente adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.
3.2 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge

Prima di procedere al riconoscimento della parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni momento.

3.3 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento della parità

Le domande di riconoscimento della parità per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno scolastico successivo alla data della domanda.

3.4 Conversione della domanda di riconoscimento legale in domanda di riconoscimento della parità

Le domande di riconoscimento legale, già inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.

4. RICONOSCIMENTO LEGALE IN REGIME TRANSITORIO

4.1 Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del DLvo 16 aprile1994, n.297 e le istruzioni ministeriali emanate in materia.

4.2 Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma dell'art.1 comma 7 della legge 62/2000.

5. INDICAZIONI FINALI

Con successive istruzioni saranno indicate le disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime paritario.
Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma dell'Amministrazione scolastica.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli Uffici centrali intestatari della circolare.

Il Ministro
De Mauro


Un primo sintetico commento alla circolare

Premessa

Il testo della legge n. 62/2000 va interpretato alla luce delle disposizioni contenute nella Costituzione. Parità significa uguaglianza, di fronte alle norme generali sull’istruzione, delle scuole statali e paritarie non statali, senza alcuna discriminazione. Per ora la legge tocca la materia della parità giuridica, ma disattende la parità di trattamento agli alunni e alle famiglie, che superi ogni discriminazione anche economica nella scelta della scuola.

Le scuole, come ovvio, non sono pari in senso di uguaglianza; l’unica parità che le scuole hanno è la loro istituzione e gestione nel rispetto delle norme generali dell’istruzione.

Viceversa, la vera parità che si chiede è quella del riconoscimento di un diritto soggettivo alla libertà di apprendimento, all’istruzione e allo studio, agli alunni ed ai loro genitori, unici titolari dell’educazione e dell’istruzione dei figli (articolo 34 e articolo 30, comma 1, della Costituzione). Per ora dunque la parità che viene introdotta è una serie di adempimenti burocratici per i gestori, che si aggiungono al "riconoscimento legale".

Senza certezza giuridica: una circolare non è un legge

Il testo della CM è sufficientemente chiaro e di facile comprensione. Tuttavia, la CM non risolve tutti i quesiti e, quel che è peggio, non può risolvere l’origine dei problemi: il testo della legge 62/2000, che è e rimane di dubbia interpretazione (e dunque di dubbia applicazione).

Quanto proposto con la CM n. 163/2000 è l’interpretazione che il Ministero dà della legge. Non sarà l’unica e neppure la sola autentica. Una interpellanza parlamentare e un successivo intervento del Parlamento possono imporre interpretazioni diverse e contrastanti con quella ministeriale, perché l’articolato della legge è molto fertile in materia a causa della sua imprecisione che perviene, a volte, ad ambiguità. Un ulteriore motivo di incertezza è rappresentato dal ricorso alla Corte Costituzionale contro questa legge, presentato dalla Regione Lombardia.

I motivi dell’impugnazione riguardano i commi 9 e 10 dell’unico articolo della legge, che recano disposizioni su un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e Province autonome, per l’assegnazione di borse di studio alle famiglie al fine di sostenere le spese dell’istruzione, e attribuiscono al Presidente del consiglio il potere di fissare i criteri per la ripartizione delle somme, l’individuazione dei beneficiari, le modalità di fruizione e l’utilizzo dei benefici.

Secondo il ricorso, la norma non coinvolge affatto le Regioni, violando gli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, che definiscono gli ambiti di competenza delle Regioni.

In quanto al comma 4, il ricorso lamenta che i criteri per il riconoscimento della parità sono da considerarsi "irragionevolmente ristretti e vincolanti" perché vengono a ledere "la capacità di programmazione della rete scolastica" (affidata alle decisioni delle Regioni dall’articolo 21 della legge n. 59/1997 e dal successivo DPR n. 233/1998). Ne consegue che viene "impedito un adeguato sviluppo delle scuole non statali, in violazione degli articoli della Costituzione 3 (uguaglianza dei cittadini), 97 (imparzialità dell’amministrazione) e, ancora, 117, 118 e119".

La discrezionalità degli accertamenti

Riferendosi al comma 6 dell’unico articolo della legge, la CM, nell’ultimo capoverso delle Note introduttive sulla parità scolastica, precisa: "All’Amministrazione scolastica compete l’accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all’articolo 1, comma 4, della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso articolo 1, commi 2 e 3".

Vi ritorna al n. 2.5 Accertamenti da parte dell’Amministrazione scolastica del possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge: "L’Amministrazione scolastica si riserva di effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla permanenza dei requisii che la legge richiede alle scuole paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del sevizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio pubblico, rispondente alle norme generali sull’istruzione".

A questo proposito si osserva:

  • le norme generali sull’istruzione, disposte dal comma 2, articolo 33, della Costituzione non esistono; invece esistono unicamente gli ordinamenti delle scuole di Stato. Se le norme generali sull’istruzione fossero gli attuali ordinamenti delle scuole di Stato allora significherebbe realizzare una omologazione delle scuole non statali con le scuole di Stato e dunque la loro statizzazione.
  • la norma pone di fatto le scuole non statali in balia dei funzionari dell’Amministrazione scolastica, della loro discrezionalità derivante dalla visione personale, data la difficoltà interpretativa della legge.
  • se di "parità" di tratta, le scuole non statali non possono essere discriminate rispetto alle scuole di Stato e dunque è giusto pretendere il medesimo trattamento per tutte.

 

E’ compatibile il doppio regime tra scuola legalmente riconosciuta e parità?

L’amministrazione ha inizialmente negato la possibilità del doppio regime. La scuola che diviene paritaria rinuncia automaticamente al precedente regime. Quando è stato fatto notare che la scuola elementare parificata dovrebbe rinunciare analogamente alla convenzione e quindi al contributo, l’amministrazione si è riservata un ulteriore approfondimento.

Nessun ulteriore chiarimento è presente nella CM, salvo la conferma che le scuole elementari parificate, divenendo paritarie, conserveranno le convenzioni.

Nessun chiarimento neppure sulla possibilità di recedere dalla parità e di ritornare al riconoscimento legale: è un passo irreversibile l’entrata nella parità cosicché il recedervi comporti la perdita del riconoscimento legale o del "riconoscimento" in genere, come si esprime la CM?

Il punto 4, dal titolo Riconoscimento legale in regime transitorio, potrebbe far supporre che l’orientamento sia nella direzione della soppressione di ogni forma di "riconoscimento" e della irreversibilità del passo verso la parità.

Su questo punto non è ancora stata fatta chiarezza, tanto più che l’esito finale, previsto dal comma 7, articolo unico, della legge n. 62/2000 non dà per scontato che il Parlamento accetti l’eventuale proposta del Ministro della pubblica istruzione di sopprimere tutte le scuole "riconosciute".

La difficile scelta

Sono differenziati i giudizi sull’ "entrare", o meno, nella parità. La scelta deve essere fondata su valutazioni esclusivamente tecniche. Occorre valutare, dal punto di vista della libertà e della qualità del servizio erogato, cosa è più opportuno in questo momento, dato che la Costituzione non obbliga a chiedere la parità. Bisogna tenere presente che gli obblighi ai quali viene sottoposta una scuola paritaria non sono indifferenti, e che, in cambio, non è assicurato effettivamente nulla oltre la possibilità di conferire titoli di studio con valore legale. E’ comunque una scelta difficile, che andrebbe maturata dal gestore coinvolgendo anche i soggetti della scuola che ne condivideranno le conseguenze. Prima di procedere alla richiesta della parità o prima di rifiutarla, sarebbe opportuna una valutazione complessiva dei pro e dei contro della legge. Al momento potrebbe dunque essere opportuno attendere studi, approfondimenti e valutazioni sotto i vari punti di vista, prima di procedere ad un’eventuale richiesta di parità, anche tenuto presente che non risultano, per ora, concreti vantaggi economici e giuridici dall’essere scuole paritarie. Si potrà naturalmente "entrare" nella parità il prossimo anno, con maggiore ponderatezza e cognizione di causa.

19 giugno 2000

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