POLITICHE SCOLASTICHE>PARITA' SCOLASTICA
LA DIFFICILE
SCELTA
Vale di più una
circolare od una legge?
E’ stato
diffuso il testo della attesa circolare ministeriale che
definisce una prima serie di indicazioni applicative della
Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all’istruzione". E’ un testo da diffondere e fare
oggetto di studio comparato con il testo della legge. Nel
seguito si offrono alcuni spunti preliminari di riflessione.
Il testo della circolare ministeriale n.
163/2000
Direzione generale per l'istruzione media non
statale
Direzione generale per l'istruzione elementare
Servizio per la scuola materna
Circolare Ministeriale n. 163
Prot. 63/VD
Roma, 15 giugno 2000
Oggetto: L.10 marzo 2000, n.62 "Norme
per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione". Prime indicazioni applicative.
Le norme dettate per la parità scolastica
dalla legge 10 marzo 2000, n.62 richiedono una applicazione
immediata, ai fini della quale si forniscono le indicazioni di
seguito articolate per paragrafi.
- Note introduttive sulla parità scolastica
- La parità per le istituzioni scolastiche già
"riconosciute" (scuole materne autorizzate,
elementari parificate, secondarie legalmente riconosciute o
pareggiate)
- La parità per le istituzioni scolastiche non
"riconosciute"
- Riconoscimento legale in regime transitorio
1. NOTE INTRODUTTIVE SULLA PARITA' SCOLASTICA
1.1 La definizione di scuola paritaria,
gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone
giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da
Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti
dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica
in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione.
La scuola paritaria svolge un servizio
pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a
tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola
esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. Il
piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio
per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella
quota riservata) e programma le attività extracurricolari.
Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico
erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia
caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia.
All'Amministrazione scolastica compete
l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei
requisiti elencati all'articolo 1, comma 4, della legge e delle
condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso
articolo 1 commi 2 e 3.
2. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE GIA'
"RICONOSCIUTE" (SCUOLE MATERNE AUTORIZZATE, ELEMENTARI
PARIFICATE, SECONDARIE LEGALMENTE RICONOSCIUTE O PAREGGIATE)
2.1 Categorie di scuole non statali da intendersi come
"riconosciute"
Sono da intendere scuole già
"riconosciute" per effetto delle norme che ne
stabiliscono la vigilanza da parte dell'Amministrazione
scolastica:
- le scuole materne autorizzate al funzionamento ai sensi
dell'articolo 333 del T.U. approvato con DLvo 16 aprile
1994, n.297;
- le scuole elementari parificate ai sensi dell'art.344 del
citato T.U. n. 297/1994;
- le scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciute
e pareggiate ai sensi degli articoli 355 e 356 del citato
T.U. n. 297/1994.
2.2 Requisiti richiesti in relazione alle nuove norme
della parità
Per il riconoscimento della parità il
titolare della gestione, con riferimento allo specifico ordine
di scuola ed all'eventuale sperimentazione autorizzata ed in
atto, deve:
- inoltrare domanda al Servizio per la Scuola Materna, alla
Direzione Generale per l'istruzione Elementare o alla
Direzione Generale per l'Istruzione Media Non Statale, se
trattasi rispettivamente di scuola materna, elementare o
secondaria di I e II grado; gli Uffici centrali si
avvarranno della collaborazione degli Uffici scolastici e
degli Ispettori tecnici operanti nel territorio;
- trasmettere il progetto educativo della scuola in armonia
con i principi della Costituzione;
- trasmettere, o riservarsi di trasmettere entro il 1°
settembre, il piano dell'offerta formativa di cui all'art.3
del Regolamento sull'autonomia (DPR 8 marzo 1999, n.275),
conforme alle finalità ed agli ordinamenti previsti dalle
norme vigenti per i rispettivi gradi di istruzione;
- dichiarare che il bilancio della scuola è conforme alle
regole della pubblicità legale e comunque accessibile a
chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse;
- dichiarare che nella scuola sono istituiti organi
collegiali che garantiscono la partecipazione democratica al
processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia,
all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa, alla
regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse
e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal DPR
24 giugno 1998, n.249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a tutti
gli studenti che ne accettino il progetto educativo, purché
muniti del titolo di studio prescritto, senza alcuna
discriminazione;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in
materia di inserimento di studenti con handicap o in
condizioni di svantaggio;
- indicare il corso o i corsi completi organicamente
costituiti e l'eventuale istituzione di uno o più nuovi
corsi completi inizianti dalla prima classe e con
prospettive di sviluppo graduale;
- dichiarare che il personale docente è munito di titolo di
studio abilitante ovvero di specifica abilitazione. Per i
docenti privi del titolo di abilitazione, ma comunque
forniti del prescritto titolo di studio, nella prospettiva,
anche, di ulteriori indicazioni da parte di questo
Ministero, dovranno essere specificati dettagliatamente i
casi (per esempio, docenti di scuole materne comunali
reclutati per concorso; docenti che hanno partecipato o
stanno partecipando ai corsi abilitanti);
- dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto
il personale della scuola è conforme ai contratti
collettivi di settore, fatta eccezione per il personale
religioso che presta servizio nell'ambito della propria
Congregazione. Si ricorda che nel limite di un quarto delle
prestazioni complessive, per il personale docente, che
comunque deve essere fornito dei relativi titoli scientifici
e professionali, possono essere adottati rapporti di
volontariato o di prestazione d'opera.
2.3 Requisiti già accertati in sede di riconoscimento
Il titolare della gestione che richiede il
riconoscimento della parità deve dichiarare, con riferimento
allo specifico ordine di scuola ed all'eventuale sperimentazione
autorizzata o in atto, che sussistono tutte le condizioni che
hanno consentito, rispettivamente, l'autorizzazione, la
parifica, il riconoscimento legale o il pareggiamento.
2.4 Mantenimento delle convenzioni per le scuole elementari
parificate
Le scuole elementari parificate che intendano
accedere al regime di parità mantengono, fino all'applicazione
dell'articolo1, comma 7 della legge n.62/2000, la convenzione in
atto alle condizioni previste dall'OM n. 215/1992.
2.5 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del
possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge
L'Amministrazione scolastica si riserva di
effettuare accertamenti in ordine al possesso originario ed alla
permanenza dei requisiti che la legge richiede alle scuole
paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione del
servizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio
pubblico, rispondente alle norme generali sull'istruzione.
2.6 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento
della parità
In prima applicazione della legge n. 62/2000,
le domande di riconoscimento della parità per le istituzioni
scolastiche di cui al presente paragrafo 2 devono pervenire ai
competenti Uffici ministeriali entro il 15 luglio 2000. Il
riconoscimento della parità per i richiedenti muniti di tutti i
requisiti prescritti ha effetto dal 1°settembre 2000.
Successivamente alla prima applicazione le
domande dovranno pervenire entro il mese di maggio ed il
riconoscimento avrà effetto dall'anno scolastico immediatamente
successivo.
3. LA PARITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NON
"RICONOSCIUTE"
3.1 Requisiti e relativa documentazione per il
riconoscimento della parità
La domanda di riconoscimento della parità
deve essere proposta a cura del rappresentante dell'istituzione
scolastica in possesso di cittadinanza italiana o di paese
membro dell'Unione europea e in possesso dei necessari requisiti
morali e professionali.
La domanda presentata da Ente ecclesiastico
deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità
ecclesiastica.
La domanda presentata da Ente pubblico
(Comune, Provincia, Regione) deve essere corredata della
relativa deliberazione consiliare.
La domanda deve essere accompagnata dalle
dichiarazioni impegnative e dagli atti elencati nel precedente
paragrafo 2.2.
Nella domanda deve essere idoneamente
documentato che la scuola:
- dispone stabilmente di una sede rispondente a tutte le
esigenze di sicurezza, di igiene e di adeguatezza
educativo-didattica;
- dispone stabilmente di strutture, arredi e attrezzature
propri del tipo di scuola, conformi alle norme vigenti e
funzionali alla realizzazione degli obiettivi formativi
previsti dal POF;
- consta di uno o più corsi completi e di eventuali nuovi
corsi in via di istituzione inizianti dalla prima classe e
con prospettive di sviluppo graduale;
- consta di classi la cui composizione, anche numericamente
adeguata, sia tale da rendere efficace l'organizzazione
degli insegnamenti e delle attività didattiche.
3.2 Accertamenti da parte dell'Amministrazione scolastica del
possesso originario e della permanenza dei requisiti di legge
Prima di procedere al riconoscimento della
parità, l'Amministrazione scolastica accerta il possesso dei
requisiti e le condizioni di svolgimento del servizio scolastico
da parte delle istituzioni richiedenti. Si riserva inoltre di
verificare la permanenza di tali requisiti e condizioni in ogni
momento.
3.3 Termini per le domande e decorrenza del riconoscimento
della parità
Le domande di riconoscimento della parità
per le nuove istituzioni scolastiche devono pervenire ai
competenti Uffici ministeriali entro il mese di febbraio. La
decorrenza del riconoscimento della parità è riferita all'anno
scolastico successivo alla data della domanda.
3.4 Conversione della domanda di riconoscimento legale in
domanda di riconoscimento della parità
Le domande di riconoscimento legale, già
inviate alla Direzione Generale per l'Istruzione Media Non
Statale, possono essere convertite, a richiesta, in domande di
riconoscimento di parità. In tale caso si procederà secondo le
indicazioni contenute nel presente paragrafo 3.
4. RICONOSCIMENTO LEGALE IN REGIME TRANSITORIO
4.1 Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le
disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del DLvo 16
aprile1994, n.297 e le istruzioni ministeriali emanate in
materia.
4.2 Le stesse disposizioni sopra richiamate disciplinano, in
via transitoria, le nuove istanze di autorizzazione, parifica o
riconoscimento legale, i cui effetti saranno regolati a norma
dell'art.1 comma 7 della legge 62/2000.
5. INDICAZIONI FINALI
Con successive istruzioni saranno indicate le
disposizioni che nei diversi ordini di scuola dovranno
intendersi abrogate per effetto dell'introduzione del regime
paritario.
Parimenti saranno comunicate le variazioni di ordine procedurale
che dovessero rendersi necessarie a seguito della riforma
dell'Amministrazione scolastica.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno
essere inoltrate, secondo il settore di competenza, ad uno degli
Uffici centrali intestatari della circolare.
Il Ministro
De Mauro
Un primo sintetico commento alla circolare
Premessa
Il testo della legge n. 62/2000 va
interpretato alla luce delle disposizioni contenute nella
Costituzione. Parità significa uguaglianza, di fronte alle
norme generali sull’istruzione, delle scuole statali e
paritarie non statali, senza alcuna discriminazione. Per ora
la legge tocca la materia della parità giuridica, ma
disattende la parità di trattamento agli alunni e alle
famiglie, che superi ogni discriminazione anche economica
nella scelta della scuola.
Le scuole, come ovvio, non sono pari in
senso di uguaglianza; l’unica parità che le scuole hanno è
la loro istituzione e gestione nel rispetto delle norme
generali dell’istruzione.
Viceversa, la vera parità che si chiede è
quella del riconoscimento di un diritto soggettivo alla libertà
di apprendimento, all’istruzione e allo studio, agli alunni
ed ai loro genitori, unici titolari dell’educazione e
dell’istruzione dei figli (articolo 34 e articolo 30, comma
1, della Costituzione). Per ora dunque la parità che viene
introdotta è una serie di adempimenti burocratici per i
gestori, che si aggiungono al "riconoscimento
legale".
Senza certezza giuridica: una circolare
non è un legge
Il testo della CM è sufficientemente
chiaro e di facile comprensione. Tuttavia, la CM non risolve
tutti i quesiti e, quel che è peggio, non può risolvere
l’origine dei problemi: il testo della legge 62/2000, che è
e rimane di dubbia interpretazione (e dunque di dubbia
applicazione).
Quanto proposto con la CM n. 163/2000 è
l’interpretazione che il Ministero dà della legge. Non sarà
l’unica e neppure la sola autentica. Una interpellanza
parlamentare e un successivo intervento del Parlamento possono
imporre interpretazioni diverse e contrastanti con quella
ministeriale, perché l’articolato della legge è molto
fertile in materia a causa della sua imprecisione che
perviene, a volte, ad ambiguità. Un ulteriore motivo di
incertezza è rappresentato dal ricorso alla Corte
Costituzionale contro questa legge, presentato dalla Regione
Lombardia.
I motivi dell’impugnazione riguardano i
commi 9 e 10 dell’unico articolo della legge, che recano
disposizioni su un piano straordinario di finanziamento alle
Regioni e Province autonome, per l’assegnazione di borse di
studio alle famiglie al fine di sostenere le spese
dell’istruzione, e attribuiscono al Presidente del consiglio
il potere di fissare i criteri per la ripartizione delle
somme, l’individuazione dei beneficiari, le modalità di
fruizione e l’utilizzo dei benefici.
Secondo il ricorso, la norma non coinvolge
affatto le Regioni, violando gli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, che definiscono gli ambiti di competenza delle
Regioni.
In quanto al comma 4, il ricorso lamenta
che i criteri per il riconoscimento della parità sono da
considerarsi "irragionevolmente ristretti e
vincolanti" perché vengono a ledere "la capacità
di programmazione della rete scolastica" (affidata alle
decisioni delle Regioni dall’articolo 21 della legge n.
59/1997 e dal successivo DPR n. 233/1998). Ne consegue che
viene "impedito un adeguato sviluppo delle scuole non
statali, in violazione degli articoli della Costituzione 3
(uguaglianza dei cittadini), 97 (imparzialità
dell’amministrazione) e, ancora, 117, 118 e119".
La discrezionalità degli accertamenti
Riferendosi al comma 6 dell’unico
articolo della legge, la CM, nell’ultimo capoverso delle
Note introduttive sulla parità scolastica, precisa:
"All’Amministrazione scolastica compete
l’accertamento del possesso originario e della permanenza
dei requisiti elencati all’articolo 1, comma 4, della legge
e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui
allo stesso articolo 1, commi 2 e 3".
Vi ritorna al n. 2.5 Accertamenti da
parte dell’Amministrazione scolastica del possesso
originario e della permanenza dei requisiti di legge:
"L’Amministrazione scolastica si riserva di effettuare
accertamenti in ordine al possesso originario ed alla
permanenza dei requisii che la legge richiede alle scuole
paritarie e verifiche in ordine alle modalità di erogazione
del sevizio scolastico, che deve caratterizzarsi come servizio
pubblico, rispondente alle norme generali
sull’istruzione".
A questo proposito si osserva:
- le norme generali sull’istruzione, disposte dal comma
2, articolo 33, della Costituzione non esistono; invece
esistono unicamente gli ordinamenti delle scuole di Stato.
Se le norme generali sull’istruzione fossero gli attuali
ordinamenti delle scuole di Stato allora significherebbe
realizzare una omologazione delle scuole non statali con
le scuole di Stato e dunque la loro statizzazione.
- la norma pone di fatto le scuole non statali in balia
dei funzionari dell’Amministrazione scolastica, della
loro discrezionalità derivante dalla visione personale,
data la difficoltà interpretativa della legge.
- se di "parità" di tratta, le scuole non
statali non possono essere discriminate rispetto alle
scuole di Stato e dunque è giusto pretendere il medesimo
trattamento per tutte.
E’ compatibile il doppio regime tra
scuola legalmente riconosciuta e parità?
L’amministrazione ha inizialmente negato
la possibilità del doppio regime. La scuola che diviene
paritaria rinuncia automaticamente al precedente regime.
Quando è stato fatto notare che la scuola elementare
parificata dovrebbe rinunciare analogamente alla convenzione e
quindi al contributo, l’amministrazione si è riservata un
ulteriore approfondimento.
Nessun ulteriore chiarimento è presente
nella CM, salvo la conferma che le scuole elementari
parificate, divenendo paritarie, conserveranno le convenzioni.
Nessun chiarimento neppure sulla possibilità
di recedere dalla parità e di ritornare al riconoscimento
legale: è un passo irreversibile l’entrata nella parità
cosicché il recedervi comporti la perdita del riconoscimento
legale o del "riconoscimento" in genere, come si
esprime la CM?
Il punto 4, dal titolo Riconoscimento
legale in regime transitorio, potrebbe far supporre che
l’orientamento sia nella direzione della soppressione di
ogni forma di "riconoscimento" e della
irreversibilità del passo verso la parità.
Su questo punto non è ancora stata fatta
chiarezza, tanto più che l’esito finale, previsto dal comma
7, articolo unico, della legge n. 62/2000 non dà per scontato
che il Parlamento accetti l’eventuale proposta del Ministro
della pubblica istruzione di sopprimere tutte le scuole
"riconosciute".
La difficile scelta
Sono differenziati i giudizi sull’
"entrare", o meno, nella parità. La scelta deve
essere fondata su valutazioni esclusivamente tecniche. Occorre
valutare, dal punto di vista della libertà e della qualità
del servizio erogato, cosa è più opportuno in questo
momento, dato che la Costituzione non obbliga a chiedere la
parità. Bisogna tenere presente che gli obblighi ai quali
viene sottoposta una scuola paritaria non sono indifferenti, e
che, in cambio, non è assicurato effettivamente nulla oltre
la possibilità di conferire titoli di studio con valore
legale. E’ comunque una scelta difficile, che andrebbe
maturata dal gestore coinvolgendo anche i soggetti della
scuola che ne condivideranno le conseguenze. Prima di
procedere alla richiesta della parità o prima di rifiutarla,
sarebbe opportuna una valutazione complessiva dei pro e dei
contro della legge. Al momento potrebbe dunque essere
opportuno attendere studi, approfondimenti e valutazioni sotto
i vari punti di vista, prima di procedere ad un’eventuale
richiesta di parità, anche tenuto presente che non risultano,
per ora, concreti vantaggi economici e giuridici dall’essere
scuole paritarie. Si potrà naturalmente "entrare"
nella parità il prossimo anno, con maggiore ponderatezza e
cognizione di causa.
19 giugno 2000
Associazione Genitori Scuole Cattoliche
|