POLITICHE SCOLASTICHE>PARITA' SCOLASTICA
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione
della Legge 10 marzo 2000, n. 62
Marzo 2004
Indice
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Premessa
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1 |
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1. |
Il sistema normativo previgente alla
legge 62/2000
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3 |
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2. |
L’attuazione della legge 62/2000: le
procedure per il riconoscimento della parità e i dati
relativi
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4 |
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3. |
I dati del sistema nazionale di
istruzione
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5 |
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4. |
Attuazione della legge 62/2000 a
livello regionale
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8 |
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5. |
I finanziamenti alla scuola non statale
dall’entrata in vigore della legge 62/2000.
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11 |
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6. |
Dalla vigilanza al monitoraggio e alla
valutazione della qualità.
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14 |
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7. |
Il percorso per la messa a regime del
nuovo sistema pubblico dell’istruzione composto dalle
scuole statali e paritarie |
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15 |
La legge 62/2000,(1) che detta le norme per
la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione, ha introdotto i seguenti principi
fondamentali:
a) L’istituzione di un sistema nazionale
unitario d’istruzione, che assicura il servizio pubblico,
costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private
e degli Enti Locali.
b) La piena libertà delle scuole paritarie per quanto
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo
pedagogico-didattico. Esse si dotano di un proprio
progetto educativo e adottano un piano dell’offerta
formativa corrispondente agli ordinamenti generali dell’istruzione,
in armonia con i principi costituzionali. Tale libertà è
esercitata anche nell’ambito del regime d’autonomia
introdotto dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
e sancito ora, a livello costituzionale, con le modifiche
al Titolo V della Costituzione, apportate dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’accertamento del possesso dei requisiti
è l’atto attraverso il quale la scuola acquisisce lo
"status" di paritaria, che consente di entrare a far
parte del servizio nazionale d’istruzione e di svolgere quindi
il servizio pubblico dell’istruzione.
c)
L’esercizio della libertà di
scelta educativa delle famiglie all’interno del sistema
nazionale d’istruzione.
d) L’espansione e la diversificazione dell’offerta
formativa attraverso il concorso di più soggetti all’erogazione
del servizio scolastico.
e) Il dovere dello Stato di garantire
comunque il servizio attraverso un preciso richiamo all’art.
33 della Costituzione.
La presente relazione è stata predisposta in
attuazione del comma 7 dell’art. 1 della legge 62/2000 che
prevede, "allo scadere del terzo anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge", che il Ministro dell’Istruzione
presenti al Parlamento "una relazione sul suo stato di
attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le
scuole non statali alle due tipologie delle scuole
paritarie e delle scuole non paritarie."
Per dare compiuta attuazione alla legge
62/2000 e per svolgere una complessiva riflessione in merito al
ruolo e alla funzione pubblica della scuola non statale
paritaria nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, è
stato istituito nel 2001, presso il Gabinetto del nostro
Ministero, un apposito Gruppo di Lavoro, formato da esperti e da
dirigenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (2).
Il Gruppo di lavoro ha espletato il suo
mandato in collaborazione con la competente Direzione Generale
del Territorio, con il Servizio Automazione Informatica e
Innovazione Tecnologica ( SAIIT) e con gli Uffici Scolastici
Regionali, con i quali ha condiviso l’impegno a realizzare la
messa a regime degli aspetti normativi della legge 62/2000 e a
predisporre gli strumenti conoscitivi a supporto della presente
relazione.
In essa:
1. si premettono cenni sul sistema normativo
previgente alla legge 62/2000;
2. si effettua una sintetica ricognizione
dell’attuazione della legge 62/2000, con riferimento alle
procedure per il riconoscimento della parità. Si evidenziano
gli elementi di cambiamento introdotti nel triennio di
attuazione della legge 62/2000, che hanno contribuito a
disegnare un sistema pubblico d’istruzione, cui concorrono con
pari dignità scuole dello Stato e scuole paritarie;
3. si presentano i dati relativi al sistema
paritario;
4. si espone una sintesi delle relazioni
degli Uffici Scolastici Regionali;
5. si presenta il sistema di finanziamento
della scuola non statale a partire dalla legge 62/2000;
- si affronta il tema della vigilanza del sistema delle
scuole paritarie, anche alla luce delle esperienze maturate
a livello territoriale;
7. si traccia il percorso per la
completa messa a regime del sistema.
1. Il sistema normativo previgente alla legge
62/2000.
La legge 62/2000 persegue obiettivi di
qualità ed efficacia del sistema nazionale d’istruzione e
prevede il riordino del regime normativo delle scuole non
statali.
L’attuale architettura normativa è
costruita su stratificazioni di norme successive, non sempre fra
loro coerenti ed efficaci nella sintesi fra la ricerca della
garanzia di qualità del sistema scolastico e l’opportuna
semplificazione burocratica.
Si è così venuto a creare un regime
macchinoso e complesso, difficile da gestire, sia sul piano
amministrativo, sia su quello finanziario, ulteriormente
complicato dalla differenziazione secondo gli ordini e gradi di
scuole.
La scuola dell’infanzia
La scuola dell’infanzia non statale trova
una prima compiuta normativa nel Testo Unico approvato con il
R.D. 5 febbraio 1928, n. 577. In esso non erano ancora
contemplate scuole dell’infanzia istituite e gestite dallo
Stato.
Il T.U. 10 aprile 1994, n. 297, nel
raccogliere e coordinare la legislazione precedente, definisce
nell'articolo 331 i caratteri e le finalità della scuola dell’infanzia
non statale, in analogia a quelli della scuola dell’infanzia
statale, istituita dalla L. 444 del 1968
Per quanto concerne i finanziamenti, il R.D.
all’art. 44 stanzia fondi "per assicurare con sussidi e
contributi il mantenimento e il funzionamento" della scuola
dell’infanzia e "per promuoverne" e
"diffonderne l’istituzione". Successivamente il T.U.
n. 297/94 attribuisce con l’art. 339 sussidi alle scuole dell’infanzia
non statali "che accolgono gratuitamente alunni di
disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la
refezione scolastica gratuita."
La stessa legge 62/2000 ha incrementato gli
stanziamenti già previsti dal Regio decreto del 1928 e
successive integrazioni.
Alle risorse stanziate dallo Stato si
aggiungono quelle delle Regioni e degli Enti Locali, erogate
nell’ambito delle misure per il diritto allo studio. Tali
erogazioni sono notevolmente differenziate sul territorio
nazionale, in considerazione delle diverse legislazioni
regionali e della diffusa, ma disomogenea, prassi di stipula di
convenzioni o protocolli di intesa a livello comunale.
Scuola primaria
Relativamente all’istruzione elementare non
statale (ora denominata primaria, secondo la legge 53/2003) il
T.U. n. 297 del 1994 riprende le tipologie previste dalle norme
preesistenti (artt. 90, 91 e 95 del T.U. approvato con il R.D. 5
febbraio 1928, n. 577; art. 2 del R.D. 20 giugno 1935, n. 1196;
art. 14 della legge 5 giugno 1990, n. 148) e distingue le scuole
elementari non statali in:
- scuole parificate (art. 344 del T.U.)
- scuole sussidiate (art. 348 del T.U.)
- scuole private autorizzate (artt. 349 e 350).
(a) Per le scuole elementari parificate il
T.U. all’art. 345 rimanda ad un successivo regolamento
governativo che prevede la possibilità di stipula di
convenzioni, con le quali le scuole parificate assumono
specifici impegni in materia di accoglienza gratuita degli
alunni, iscrizioni, formazione delle classi, organizzazione
delle attività didattiche. L’amministrazione scolastica, dal
canto suo, s’impegna a corrispondere un contributo, che dal
1996 (D.M. 28 Agosto 1996) ammonta a 37.500.000 di vecchie lire
(attualmente pari a € 19.367) per ciascuna classe o posto di
sostegno, al lordo delle trattenute di legge. Per quanto
concerne la gratuità del servizio di insegnamento offerto dalle
scuole parificate, bisogna precisare che essa è riferita al
servizio scolastico in senso stretto che il gestore privato s’impegna
a svolgere in modo conforme alle norme vigenti. Restano escluse
dal contributo tutte le prestazioni accessorie (mensa,
doposcuola, trasporto, ecc.) che il gestore stesso intenda
offrire e le famiglie ritengano di accettare.
(b) I finanziamenti relativi alle scuole
sussidiate hanno un regime particolare, descritto nell’art.
348 commi 2 e 3 del T.U.. Si tratta di una tipologia oggi quasi
scomparsa. Infatti, nell’a.s. 2002-2003 risultavano ancora
funzionanti solo due scuole, in aree montane del Piemonte. Sono
definite scuole sussidiate quelle istituite da privati, da enti
o associazioni, con l'autorizzazione dell’amministrazione
scolastica, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola
statale o parificata. Esse sono mantenute parzialmente con il
sussidio dello Stato, corrisposto in forma di "premio"
ai docenti, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e
successive modificazioni. I "premi" sono concessi per
un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno
scolastico, anche se il docente non risulta fornito del titolo
di abilitazione all'insegnamento elementare.
- Le scuole private autorizzate previste dall’art. 349,
350 e 351 del T.U. non godono di alcun finanziamento.
Scuola secondaria
Per quanto riguarda la scuola secondaria
(scuola media inferiore e scuola secondaria superiore, ora
denominate scuole secondarie di primo e secondo grado secondo la
legge 53/2003), il Testo Unico recepisce, negli artt. da 352 a
362, le norme preesistenti vigenti in materia e tuttora
applicate, in particolare quelle relative ai riconoscimenti
legali e ai pareggiamenti (artt. 355 e 356).
Per quel che concerne i finanziamenti, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
eroga contributi, in ottemperanza ai DD.MM. n. 261 dell’8
giugno 1998 e n. 279 del 19 novembre 1999, per la realizzazione
di progetti per sostenere e valorizzare i livelli di qualità ed
efficacia delle attività formative, in coerenza con i processi
innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.
2. L’attuazione della legge 62/2000: le
procedure per il riconoscimento della parità e i dati relativi.
All’atto dell’entrata in vigore della
legge 62/2000, l’Amministrazione Scolastica si trovò nella
necessità di ammettere le istituzioni scolastiche al regime di
parità fin dall’inizio dell’anno scolastico 2000/2001 e,
nel contempo, di erogare le risorse finanziare previste nel
bilancio dello Stato dell’anno 2000.
La soluzione adottata, fra l’altro coerente
con la legge 241/1990 in materia di documentazione
amministrativa, fu quella di iniziare dal riconoscimento della
parità alle istituzioni che avevano, in base alla legislazione
precedente, lo status di scuola materna autorizzata, elementare
parificata e secondaria legalmente riconosciuta.
Dopo il necessario raccordo tra gli uffici
dell’Amministrazione centrale, che si occupavano di scuole non
statali nei diversi ordini e gradi e dopo apposite intese con le
Associazioni più rappresentative di tali scuole, fu emanata la
circolare ministeriale n. 163 del 15 giugno 2000, che regolava l’accesso
delle scuole non statali alla parità.
La prima applicazione era riservata, come si
è detto, alle scuole già titolari di un rapporto giuridico con
lo Stato, alle quali si chiedeva dichiarazione della sussistenza
di tutte le condizioni previste dalla legge, per il regolare
possesso dello status precedente e la dichiarazione di impegno
ad assumere tutti gli obblighi nuovi introdotti dalla legge 62.
Era fissata al 15 luglio 2000 la data di
scadenza per la domanda di parità ed era rimessa all’Amministrazione
centrale la competenza a trattare le richieste e ad emettere i
relativi provvedimenti.
L’adesione delle scuole all’iniziativa,
nel primo anno di applicazione della legge, ebbe un riscontro
diverso tra le diverse fasce di scolarità: più consistente
quella delle scuole materne e più debole quella riferita alle
scuole elementari e secondarie.
Quadro dei riconoscimenti di parità per l’anno
scolastico 2000/2001
|
scuole |
non statali |
paritarie |
percentuali |
|
materne |
10.999 |
6.976 |
63.4% |
|
elementari |
1.1670 |
624 |
37.4% |
|
medie |
697 |
405 |
58.1% |
|
secondarie II grado |
1.623 |
705 |
43.6% |
La discriminante fondamentale per le scuole
non statali nella decisione di richiedere il riconoscimento del
nuovo status dipese dal fatto che la legge 62/2000 si presentava
come una "legge di principi", non recava disposizioni
finanziarie a copertura degli oneri economici conseguenti.
Nel secondo anno scolastico (2001/2002) fu
prevista la possibilità di accesso alla parità anche per
scuole che non avessero stabilito con l’Amministrazione alcun
rapporto di status (autorizzazione, parifica, riconoscimento
legale). Allo scopo fu emanata la C.M. n. 30 del 14 febbraio
2001 che regolamentò la verifica delle condizioni strutturali
ed organizzative di funzionalità e dei requisiti specifici
previsti dalla Legge 62.
Quadro dei riconoscimenti di parità per l’anno
scolastico 2001/2002
|
Scuole |
non statali |
paritarie |
percentuali |
|
materne |
10.986 |
8.533 |
77,7% |
|
elementari |
1.664 |
1.106 |
66,5% |
|
medie |
687 |
593 |
86,3% |
|
secondarie II grado |
1.571 |
1.094 |
70,2% |
Dall’anno scolastico 2002/2003, essendo
intervenuta la riforma dell’amministrazione scolastica ai
sensi del D. P. R. n. 347 del 6 novembre 2000, i provvedimenti
di riconoscimento della parità sono stati stabilmente rimessi
alla competenza degli Uffici scolastici regionali.
Al termine del terzo anno scolastico di
applicazione della legge 62/2000, il quadro dei riconoscimenti
della scuola non statale si presenta come segue.
Quadro dei riconoscimenti di parità per l’anno
scolastico 2002-2003 (Dati riferiti al 30 giugno 2003)
|
scuole |
non statali |
paritarie |
percentuali |
|
materne |
11.022 |
9031 |
81,9% |
|
elementari |
1.671 |
1.287 |
77,0% |
|
medie |
680 |
641 |
94,3% |
|
secondarie II grado |
1.569 |
1.307 |
83,9% |
Come sopra accennato e come meglio può
evincersi dalla documentazione allegata, questo Ministero, nell’ambito
delle sue attribuzioni, ha posto mano all’opera di
applicazione della legge n. 62/2000 predisponendo numerosi,
articolati e coordinati provvedimenti applicativi, esplicativi,
illustrativi che hanno consentito nel corso degli ultimi tre
anni – e segnatamente nel più recente periodo nel quale chi
vi parla ha assunto la responsabilità del Ministero dell’Istruzione
– di rendere possibile l’attuazione del non semplice iter
per il riconoscimento della parità e la realizzazione dei
necessari passi per l’effettiva costituzione del sistema
nazionale di istruzione.
3. I dati del sistema nazionale di istruzione
La scuola in Italia (Tabelle I e II e Grafici
I e II) (3)
In Italia, al termine del triennio di
transizione, il servizio di istruzione risulta erogato a
8.815.149 alunni, di cui 7.765.189 inseriti nelle scuole statali
e poco meno di un milione (934.068) nelle scuole paritarie;
115.892 sono gli alunni frequentanti le scuole non paritarie. L’incidenza
dei frequentanti le scuole statali raggiunge l’88,1% del
complesso degli alunni inseriti nelle scuole italiane con valori
superiori al 90,0% nelle scuole primarie (93,1%), secondarie di
I grado (96,5%) e secondarie di II grado (94,3%). Gli alunni
presenti nelle scuole paritarie sono il 10,6%; mentre l’1,3%
sono quelli frequentanti le scuole private, non paritarie.
Per quanto riguarda il numero delle scuole
esistenti sul territorio italiano (4) (58.117), queste sono per
il 74,3% (43.175) scuole statali, per il 21,1% (12.266) scuole
non statali paritarie ed infine per il 4,6%, pari a 2.676
scuole, private, non paritarie (di cui 1.991 scuole dell’infanzia).
L’analisi effettuata per livello di
istruzione evidenzia che 44 scuole dell’infanzia su 100 sono
non statali (di cui circa ¼ gestite da enti locali). Nell’ambito
delle scuole primarie e secondarie di I grado, la presenza dello
Stato raggiunge rispettivamente il 91,0% e 91,4%. Con
riferimento alle scuole secondarie di II grado, su 100 scuole,
76 sono gestite direttamente dallo Stato.
Le scuole paritarie (Tabelle 1-5 e Grafici 1
e 2)
Nell’anno scolastico 2002/2003 hanno
funzionato 12.266 scuole paritarie frequentate da 934.068 alunni
distribuiti in 43.688 classi. Se si analizzano le rispettive
distribuzioni percentuali per livello di istruzione si
evidenziano differenze a volte significative determinate dalla
diversa articolazione dei corsi (su tre o cinque anni), dalla
obbligatorietà o no, dalla diversa presenza di gestori
pubblici, ecc. Per esempio, le scuole dell’infanzia paritarie,
che rappresentano quasi i tre quarti del totale delle scuole
(73,6%) sono frequentate, invece, dal 61,7% degli alunni. All’opposto,
le secondarie di I grado, che come scuole rappresentano il 5,2%,
come alunni toccano il 6,5%.
L’analisi per ente gestore evidenzia che l’81,0%
di scuole (79,8% di alunni) è gestito da enti privati,
ripartito fra 51,9% gestito da enti religiosi (con 53,1% di
alunni) e 29,1% gestito da laici (con 26,7% di alunni); mentre
il restante 19,0% ha per ente gestore un ente pubblico (con il
20,3% di alunni), generalmente il Comune (gli enti locali,
infatti, gestiscono un quarto delle scuole paritarie dell’infanzia).
La Scuola dell’infanzia paritaria (Tabelle
1i-7i e Grafico 1i)
Nell’anno scolastico 2002/2003 hanno
funzionato 9.031 scuole paritarie (erano 6.976 nell’anno
scolastico 2000/2001, primo anno di introduzione della parità)
frequentate da 576.783 bambini. Attualmente, quindi, rispetto al
complesso delle scuole non statali, hanno ottenuto la parità l’81,9%
delle scuole dell’infanzia.
Dal punto di vista territoriale si notano
situazioni molto differenziate: mentre nell’Italia del nord la
quasi totalità delle scuole ha ottenuto la parità (nel
nord-est solo l’1,5% di scuole è non paritario), nell’Italia
meridionale e insulare, le paritarie raggiungono il 61,6% e il
70,8% di scuole. Il minimo si ha in Campania, in cui poco meno
della metà delle scuole ha ottenuto la parità. Inoltre, le
scuole nel nord del Paese, già più numerose, hanno in media
più sezioni e, quindi, più bambini.
Con riferimento all’ente gestore, risulta
che un quarto delle scuole dipende da enti pubblici (Comuni),
frequentate dal 30,5% di bambini. Poco meno della metà delle
scuole ha, invece, per gestore un ente religioso (47,2%); tali
scuole, di dimensioni più contenute rispetto a quelle gestite
dai Comuni, sono frequentate dal 44,0% degli alunni.
Nel territorio nazionale si riscontrano forti
differenze. Casi particolari sono la Sicilia –nella quale
quasi la metà delle scuole della Regione è gestita da enti
pubblici per la presenza di numerose scuole regionali, divenute
tutte paritarie– e il Lazio –in cui oltre il 90% di scuole
si distribuisce equamente tra gestioni di enti locali (45,0%) e
gestori privati religiosi (46,2%), con quest’ultime, però, di
dimensioni più contenute (solo il 34,8% di alunni frequenta
tali scuole contro il 61,0% delle comunali).
La Scuola primaria paritaria (Tabelle 1e-9e e
Grafico 1e)
Sono 1.287 le scuole primarie divenute
paritarie nel triennio compreso tra il 2001 e il 2003. Se dal
punto di vista numerico la distribuzione sul territorio delle
scuole è diversa e più omogenea rispetto a quella delle scuole
dell’infanzia, l’incidenza sul totale delle scuole non
statali risulta pressoché simile (77,0%). Infatti nel Nord
quasi il 90,0% delle scuole è paritario, mentre nel Meridione
(67,0%) e, soprattutto, nelle Isole (46,0%) vi sono ancora quote
ampie di scuole non paritarie.
I 160.902 alunni frequentanti determinano un
numero medio di alunni per scuola di circa 125 unità, che,
distribuite su 6 classi (poco più di un corso completo), fanno
attestare il numero di alunni per classe a 20,8 unità.
Contrariamente a quanto avviene nelle scuole
dell’infanzia, in cui gli enti locali hanno competenze
specifiche, nelle scuole primarie sono pochi i casi di gestioni
riconducibili ad enti pubblici; per tale motivo solo lo 0,9% è
classificabile sotto tale categoria. Il 99,1% di scuole è così
suddiviso fra gestori privati religiosi (79,1%) ed altri privati
(20,0%). I valori percentuali delle classi e degli alunni
ricalcano quasi fedelmente quelli delle scuole.
Il numero medio di alunni per classe, che nel
totale è pari a 20,8%, cresce progressivamente dal primo anno
di corso (19,3) al quinto (21,8), con una punta minima e massima
nell’Italia insulare: rispettivamente 17,5 nelle prime classi
e 22,4 nelle quinte.
La Scuola secondaria di I grado paritaria
(Tabelle 1m-9m e Grafico 1m)
Numericamente le scuole secondarie di I grado
sono la metà delle scuole primarie (641); proporzionalmente
sono più presenti nel nord d’Italia. Al ridotto numero di
presenze nel Meridione contribuisce il fatto che in Molise ed in
Basilicata non sono presenti scuole secondarie di I grado non
statali.
Da quando è entrata in vigore la legge sulla
parità, il 94,3% delle scuole secondarie di I grado legalmente
riconosciute ha ottenuto tale riconoscimento con valori
abbastanza omogenei sul territorio (il minimo si ha nelle Isole
con l’86,8%, il massimo nel Nord-ovest col 97,7%) ed in alcune
regioni la totalità delle scuole non statali è entrata a far
parte del sistema paritario.
I 61.103 alunni sono però variamente
distribuiti: infatti, se in Italia il numero medio di classi ed
alunni per scuola si attesta rispettivamente su 4,4 e 95,3 le
variazioni fra le aree territoriali sono, invece, sensibili
passando dai minimi dell’Italia meridionale (rispettivamente
3,5 e 72,9) ai massimi dell’Italia nord-occidentale
(rispettivamente 5,0 e 110,9).
In questo grado di istruzione non sono
impegnate gestioni di enti pubblici, ma solo enti privati
(religiosi e non) con gli enti religiosi che assorbono più dell’80%
di scuole ed alunni. Nelle Isole vi è la presenza più elevata
di gestioni di enti non religiosi (37,0%). Tali scuole, però,
sono frequentate solo dal 25,6% di alunni.
Per quanto riguarda le dimensioni delle
scuole, mediamente sono più grandi quelle del nord del Paese,
in cui si riscontra spesso un numero di iscritti superiore alle
cento unità per scuola. Le scuole in questione hanno un numero
medio di classi superiore a 5 e un numero medio di alunni per
classe intorno a 22 unità.
La Scuola secondaria di II grado paritaria
(Tabelle 1s-13s e Grafico 1s-2s)
Le scuole secondarie di II grado paritarie
sono 1307, circa il doppio delle scuole secondarie di I grado
paritarie e costituiscono più dell’80% del totale delle
scuole secondarie di II grado non statali (il minimo si ha nel
Meridione con il 74,0%). Gli alunni sono 135.280 distribuiti
mediamente in poco più di 100 unità per scuola. Le classi (6,3
per scuola) sono costituite in media da 16,5 alunni: un po’
più affollate al Nord (17,4/17,5), un po’ meno nel Centro e
nelle Isole (15,6/14,6).
Il Molise è l’unica regione che non
presenta scuole non statali e, quindi, paritarie.
La presenza di enti pubblici è, anche in
questo grado di istruzione, molto contenuta 3,6%, anche se ad
essa corrisponde una percentuale di alunni frequentanti pari al
9,2%. Le scuole secondarie di II grado paritarie, rispetto a
tutti gli altri tipi di scuole, hanno una presenza prevalente di
gestori di enti privati non religiosi pari al 53,4% cui
corrisponde una percentuale di alunni del 46,0% molto vicina a
quella degli studenti iscritti alle scuole gestite da ente
religioso (44,8%). La situazione, prima accennata, non è
omogenea sul territorio nazionale: infatti, la gestione di enti
pubblici è maggiormente presente nel Nord-est e in Sicilia. Gli
enti privati non religiosi presentano una percentuale minima
(36,1% con il 25,0% degli studenti) nel Nord-est ed una massima
(70,4% con il 60,8% degli studenti) nell’Italia insulare. Se
si analizzano i dati per tipo di scuola, la quota di studenti
che frequentano scuole con gestione di enti pubblici è più
elevata negli istituti professionali (33,3%), quella di studenti
in scuole con enti privati non religiosi negli istituti tecnici
(69,9%) e quella con studenti in scuole con gestione di enti
privati religiosi nei licei (72,9%).
Il numero medio di studenti per classe (pari
a 16,5) è determinato anche da una forte presenza di studenti
nel quinto ed ultimo anno di corso (20,7) specie nell’Italia
meridionale (23,7). Contrariamente a quanto avviene nel nord del
Paese, che ha un andamento pressoché costante, i primi quattro
anni di corso nelle altre aree territoriali hanno valori
compresi tra l’11,4 ed il 15,5, valori che aumentano oltre 20
nel quinto anno. Se si analizzano i dati per ente gestore, a
livello nazionale, si nota che per le scuole gestite da enti
locali, il numero medio di studenti, per anno di corso, tende a
diminuire dal primo al quinto anno (da 22 a 17 studenti). Per
quelle gestite, invece, da enti privati religiosi, rimane
pressoché costante (circa 19 studenti) tra gli anni di corso.
Infine per quelle scuole gestite da altri enti privati i dati
rimangono quasi costanti per i primi 4 anni di corso (da un
minimo di 10 studenti ad un massimo di 13) mentre nel quinto
anno aumentano fino a superare del 50% gli studenti iscritti al
quarto anno di corso (22 studenti). Il fenomeno dell’aumento
degli iscritti nel quinto anno (5), per le scuole gestite da
altri enti privati, si riscontra maggiormente nelle regioni
centrali e meridionali con il valore più alto nella Puglia (26
studenti) e nella Sardegna (17 studenti) pari a circa il 70% in
più degli studenti rispetto a quelli del quarto anno.
4. Attuazione della legge 62/2000 a livello
regionale
Dall’anno scolastico 2001-2002, gli Uffici
Scolastici Regionali (UU.SS.RR) hanno assunto rilevanti compiti
di carattere amministrativo e gestionale per la messa a regime
della legge 62/2000 e in particolare per il riconoscimento dello
status di scuola paritaria, per l’erogazione dei fondi, per l’esercizio
della vigilanza, secondo la normativa vigente.
In vista della predisposizione della
relazione del Ministro al Parlamento, a ciascun Ufficio
scolastico regionale è stato chiesto, unitamente ad
osservazioni e suggerimenti, un resoconto relativo:
- allo stato d’attuazione della legge, al 30 giugno
2003;
- alle scelte organizzative operate;
- ai rapporti con i gestori e con le associazioni che li
rappresentano.
Si presenta di seguito una sintesi delle
relazioni pervenute, nella quale si evidenziano i punti di forza
e le criticità del sistema.
Il quadro d’insieme permette di individuare
piste di lavoro per la migliore implementazione possibile del
sistema nazionale d’istruzione pubblico.
Lo stato di attuazione della legge al 30
giugno 2003
Uno dei primi impegni del Gruppo di lavoro
per la piena attuazione della legge 62/2000 è stato quello di
acquisire dati circa la consistenza quantitativa del mondo della
scuola non statale e paritaria, poiché fino ad allora il
Ministero disponeva di dati statistici, ma mancava un quadro di
riferimento certo del numero delle scuole e degli alunni. Di
fatto, alla frammentarietà delle competenze corrispondeva la
frammentarietà dei dati raccolti.
Si sono acquisiti dati in modo più completo
e affidabile proprio in occasione della stesura della relazione
al Parlamento, grazie alla collaborazione di tutti gli Uffici
coinvolti (Direzione generale per i servizi nel territorio,
SAIIT, UUSSRR).
I dati, così come presentati dagli UU.SS.RR.,
si riferiscono a scuole non statali in generale, senza
distinguere quelle "riconosciute" –in altre parole
note all’Amministrazione per essere autorizzate (scuole
materne), per essere parificate, sussidiate, autorizzate
(elementari), per essere legalmente riconosciute e pareggiate
(scuole medie secondarie inferiori e superiori)– da quelle
"meramente private". I dati riguardano in genere gli
ultimi due anni scolastici, 2001-2002 e 2002-2003.
La ricognizione avviata contemporaneamente
anche dalla Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi
nel territorio e dal SAIIT (Servizio per l’Automazione
Informatica e l’Innovazione Tecnologica) ha comportato un’ulteriore
fase di lavoro sugli archivi che sono stati oggetto di un
puntuale controllo incrociato.
La recente erogazione del contributo alle
famiglie in base al decreto interministeriale n. 81177 del 28
agosto 2003, in ottemperanza alla legge finanziaria, ha permesso
un’ulteriore verifica e revisione dell’anagrafe delle scuole
paritarie.
I dati, cui la presente relazione fa
riferimento, sono quelli in possesso del SAIIT alla data del 30
giugno 2003, presentati integralmente nell’allegato.
Il panorama quantitativo al 30 giugno 2003
evidenzia una tendenza generale alla riconduzione delle scuole
non statali entro il sistema pubblico paritario. La
percentuale nazionale delle scuole paritarie ammonta a circa l’82%
delle scuole non statali, precedentemente dotate di
riconoscimento giuridico. La percentuale complessiva, se
analizzata per i diversi ordini e gradi, mostra che mentre il
94,3% delle scuole medie non statali è paritaria, tale
percentuale è il 77,0% per le elementari, l’81,9% per la
scuola dell’infanzia e l’83,3% per le scuole secondarie
superiori.
C’è una forte caratterizzazione
territoriale dei dati: nell’Italia nord-occidentale
registriamo una percentuale del 92,8% di scuole entrate a far
parte del sistema pubblico e nell’Italia nord-orientale una
percentuale del 96,4%, entrambe nettamente superiori alla media
nazionale e prossime alla completa messa a regime. Nell’Italia
centrale la percentuale dell’85% è di poco superiore alla
media nazionale, mentre nell’Italia meridionale la percentuale
del 64,0% si attesta di circa 20 punti più in basso della media
nazionale e si registra un calo minore nell’Italia insulare,
con una percentuale del 69,3%.
Certamente questi dati ci mostrano una
realtà articolata e complessa della scuola non statale, che al
Sud e nelle Isole evidenzia la difficoltà ad entrare pienamente
nel sistema nazionale d’istruzione, disegnato dalla legge
62/2000. Infatti al Nord risultano percentuali pressoché
omogenee nei diversi ordini e gradi, diversamente da quanto
accade alle percentuali nazionali. Al Sud invece si registrano
differenze quantitative molto rilevanti tra le diverse tipologie
scolastiche: nell’Italia meridionale la scuola dell’infanzia
ed elementare si attestano rispettivamente al 61,6% e al 67,0%
mentre la scuola media e quella superiore raggiungono
rispettivamente il 90,2% ed il 74,0%; nell’Italia insulare la
scuola dell’infanzia ed elementare si attestano
rispettivamente con il 70,8 % e il 46,0% mentre la scuola media
raggiunge l’86,8% e quella superiore il 76,3%.
Anno scolastico 2002-2003 -Incidenza
percentuale delle scuole paritarie sul totale delle scuole non
statali per regione *
|
REGIONI |
infanzia |
elementari |
medie |
Superiori |
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piemonte |
90,7 |
83,9 |
96,8 |
84,3 |
89,6 |
|
Valle d'Aosta |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Lombardia |
95,2 |
91,0 |
97,7 |
88,8 |
94,2 |
|
Bolzano-Bozen |
50,0 |
100,0 |
28,6 |
29,4 |
33,3 |
|
Trento |
100,0 |
87,5 |
83,3 |
100,0 |
98,6 |
|
Trentino-Alto Adige |
99,4 |
88,9 |
53,8 |
58,6 |
90,8 |
|
Veneto |
98,5 |
87,1 |
97,0 |
90,5 |
97,1 |
|
Friuli-Venezia Giulia |
97,8 |
83,3 |
100,0 |
70,0 |
94,2 |
|
Liguria |
90,4 |
91,8 |
100,0 |
82,5 |
90,6 |
|
Emilia-Romagna |
98,4 |
93,6 |
88,4 |
90,6 |
97,1 |
|
Toscana |
95,1 |
93,5 |
100,0 |
93,9 |
95,0 |
|
Umbria |
84,5 |
88,9 |
75,0 |
92,3 |
85,3 |
|
Marche |
93,4 |
100,0 |
100,0 |
83,3 |
92,9 |
|
Lazio |
73,8 |
83,7 |
96,3 |
95,0 |
79,7 |
|
Abruzzo |
87,2 |
90,9 |
87,5 |
89,7 |
87,9 |
|
Molise |
70,2 |
100,0 |
- |
- |
71,4 |
|
Campania |
46,7 |
59,8 |
89,6 |
68,0 |
51,8 |
|
Puglia |
73,2 |
78,5 |
88,9 |
78,4 |
74,5 |
|
Basilicata |
86,6 |
100,0 |
- |
100,0 |
88,5 |
|
Calabria |
80,5 |
100,0 |
100,0 |
74,4 |
81,3 |
|
Sicilia |
65,6 |
41,9 |
85,1 |
75,4 |
65,0 |
|
Sardegna |
93,3 |
79,2 |
100,0 |
89,5 |
92,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
I T A L I A |
81,9 |
77,0 |
94,3 |
83,3 |
82,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Italia nord-occidentale |
93,7 |
89,6 |
97,7 |
87,3 |
92,8 |
|
Italia nord-orientale |
98,5 |
89,2 |
90,2 |
84,7 |
96,4 |
|
Italia centrale |
82,2 |
86,9 |
96,6 |
93,6 |
85,0 |
|
Italia meridionale |
61,6 |
67,0 |
90,2 |
74,0 |
64,0 |
|
Italia insulare |
70,8 |
46,0 |
86,8 |
76,3 |
69,3 |
|
(*) escluse le scuole pubbliche
dipendenti dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province
Autonome di Bolzano e Trento in quanto assimilabili alle
scuole statali |
Le scelte organizzative
Diverse sono le modalità organizzative e
gestionali adottate dagli Uffici Scolastici Regionali, anche in
relazione al numero delle scuole non statali rientranti nelle
competenze di ciascun Ufficio. In alcuni casi si è provveduto
alla costituzione di un apposito ufficio per la parità, in
altri sono state create unità organizzative dedicate. Quasi
sempre sono stati attivati comitati tecnici o commissioni,
variamente strutturati, composti oltre che da personale
amministrativo, da dirigenti tecnici, dirigenti scolastici ed
esperti esterni. I compiti assegnati sono inerenti alla
costituzione di banche dati e di anagrafi, ai riconoscimenti di
parità, al monitoraggio, alla valutazione e a funzioni di
supporto, consulenza, vigilanza. Il coinvolgimento dei Centri
Servizi Amministrativi ha riguardato soprattutto l’assegnazione
dei fondi, la consulenza locale, le interlocuzioni e i rapporti
su questioni di varia natura.
I rapporti con le associazioni che
rappresentano la scuola non statale
Un rilievo particolare assume la costruzione
di relazioni collaborative con i gestori. Le esperienze
presentate evidenziano che la gestione delle scuole è
facilitata ed incentivata in modo significativo dalle azioni di
supporto e consulenza da parte degli Uffici Scolastici
Regionali. La complessità della normativa e i problemi legati
alla sua applicazione richiedono una funzione di indirizzo, di
consulenza e di supporto rivolta sia a chi entra nel sistema
paritario, sia a chi regolarizza situazioni pregresse,
instauratesi nelle singole scuole fin dal precedente stato
giuridico.
Un ruolo importante è assolto dalle
associazioni, che hanno favorito la collaborazione fra l’Amministrazione
e le scuole. In numerosi casi si sono attivate forme di
collaborazione strutturate, come conferenze di servizio,
protocolli d’intesa e tavoli permanenti di consultazione.
Le osservazioni e i suggerimenti
Nell’ambito delle relazioni e dei confronti
effettuati sono emerse numerose criticità riferite sia ad
aspetti normativi, che amministrativo-gestionali.
Per quanto concerne gli aspetti
amministrativo-gestionali, la carenza di personale dirigenziale
tecnico costringe ad una vigilanza solo saltuaria e ad un’azione
di consulenza alquanto limitata, nonostante le molteplici
richieste e la riconosciuta utilità della stessa, soprattutto
in questa fase di cambiamenti.
Un ulteriore problema, sia pure limitato al
settore delle scuole per l’infanzia e di quelle primarie, è
la difficoltà di comunicazione per mancanza di adeguata
strumentazione informatica da parte delle specifiche strutture
scolastiche interessate.
La quota di finanziamenti riservata al
sostegno ai disabili si rivela poi del tutto inadeguata a
garantire il pieno il diritto all’istruzione ai soggetti in
condizione di svantaggio nella scuola paritaria.
Si segnalano poi numerose problematiche
generate dalla coesistenza della legge 62/2000 con normative
precedenti, a volte confliggenti. Una riflessione a parte
meritano le problematiche relative ai ritardi nel finanziamento
e alla difficoltà nell’erogazione dei contributi.
Dalle relazioni degli Uffici regionali
emergono numerosi suggerimenti e sollecitazioni. Si richiede in
particolare di ampliare la rete di comunicazione tra Uffici
Scolastici Regionali e scuole paritarie, i collegamenti on-line,
estendere l’accesso ad Intranet per le scuole paritarie,
favorendone l’utilizzo.
Emerge inoltre l’orientamento a rafforzare
ulteriormente l’organizzazione, coinvolgendo in modo più
mirato ed efficace i Centri Servizi Amministrativi, in relazione
agli adempimenti strettamente legati al territorio, quali: l’anagrafe,
le rilevazioni integrative e l’istruttoria delle domande per
la concessione dei contributi.
5. I finanziamenti alla scuola non statale
dall’entrata in vigore della legge 62/2000.
La legge 62/2000 prevede l’aumento delle
risorse destinate alla scuola dell’infanzia e primaria,
introducendo un contributo pari a 280 miliardi di lire per la
partecipazione al sistema prescolastico integrato e aggiungendo
60 miliardi di lire alle risorse destinate alla scuola primaria
parificata.
Introduce le borse di studio per la scuola
statale e non statale, per un importo pari a 250 miliardi per l’anno
2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall’anno 2001.
Prevede un sostegno finanziario pari a 7
miliardi di lire per l’inserimento dei disabili (tranne che
per la scuola elementare parificata, per la quale erano già
previsti specifici interventi finanziari).
(Cfr. Comma 13. A decorrere dall’esercizio
finanziario successivo all’entrata in vigore della presente
legge gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di
base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente,
della somma di lire 60 miliardi per contributi per il
mantenimento delle scuole primarie parificate e della somma di
lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione
del sistema prescolastico integrato.
Comma 9. Al fine di rendere effettivo il
diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle
scuole statali e paritarie nell’adempimento dell’obbligo
scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria
e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma
12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da
utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle
famiglie per l’istruzione mediante l’assegnazione di borse
di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine
e grado di istruzione... comma 12. E’ autorizzata la spesa di
lire 250 miliardi per l’anno 2000 e di lire 300 miliardi annui
a decorrere dall’anno 2001.
Comma 14. E’ autorizzata, a decorrere dall’anno
2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi
di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle
istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.)
Gestione scuole non statali (sussidi –
sistema prescolastico integrato – parifiche-progetti)
Nelle tabelle a seguire si riportano i dati
relativi alla spesa pubblica per il sistema non statale, in
relazione agli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003. Negli E.F.
2002 e 2003 si è costituito un unico capitolo di spesa il Cap.
1752, in cui sono state convogliate le risorse destinate alla
scuola non statale.
Esercizio finanziario 2001
|
Scuole |
Capitolo |
finanziamenti |
percentuale |
| |
|
|
|
|
Materne |
Cap. 4150 |
176.272.000.000 |
|
| |
Cap. 4151 |
500.000.000.000 |
|
| |
Tot. |
676.272.000.000 |
74,65 % |
| |
|
|
|
|
Primarie |
Cap. 2160 |
228.912.000.000 |
25,27 % |
| |
|
|
|
|
Secondarie |
Cap. 3691 |
737.000.000 |
0,08 % |
| |
Cap. 3692 |
10.022.000.000 |
1,09% |
| |
|
|
|
|
Handicap (m-e-s) |
|
|
|
| |
Totale |
Lire 922.943.000.000
€ 476.684.899 |
|
Esercizio finanziario 2002
|
Capitolo 1752 |
Finanziamenti |
Percentuale |
|
Materne - sussidi di gestione |
93.035.578,00 |
|
|
Materne- sistema prescolastico
integrato |
272.753.284,00 |
|
|
Totale in euro |
365.788.862,00 |
69,35% |
| |
|
|
|
Elementari – parificate |
141.278.926,00 |
26,78% |
| |
|
|
|
Secondarie - progetti |
8.671.198,00 |
1,64% |
| |
|
|
|
Handicap |
11.735.489,00 |
2,22% |
| |
|
|
|
Totale in euro |
527.474.475,00 |
|
Esercizio finanziario 2003
|
Capitolo 1752 |
Finanziamenti |
Percentuale
|
|
Materne – Elementari (sussidi – s.p.i. –parifiche) |
507.067.788,00 |
96,13% |
| |
|
|
|
Secondarie - progetti |
8.671.198,00 |
1,64% |
| |
|
|
|
Handicap |
11.735.489,00 |
2,22% |
|
Totale in euro |
527.474.475,00 |
|
Contributo alle famiglie in applicazione
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2 comma 7 e del
decreto interministeriale n. 81177 del 28 agosto 2003.
Dall’anno scolastico 2003-2004 gli alunni
delle scuole primarie paritarie non parificate, delle secondarie
di I grado paritarie e del primo anno di scuola secondaria di II
grado paritaria, che non godevano di alcun sostegno economico,
in applicazione del decreto interministeriale n. 81177 del 28
agosto 2003, attuativo della previsione legislativa di cui alla
Legge Finanziaria 27/12/2002, n 289, per il 2003, usufruiscono
di un contributo di complessivi 30 milioni di euro per la
riduzione degli oneri effettivamente a carico dei genitori e per
le spese sostenute per la frequenza scolastica. Per l’anno
2004 la cifra, inserita in bilancio dalla legge finanziaria
24/12/2003, n. 350, è di 50 milioni di euro.
In questo modo per la prima volta si è
provveduto a sostenere le famiglie i cui figli frequentano
scuole secondarie di I° e II° grado paritarie, precedentemente
escluse da ogni forma di sostegno economico.
Finanziamenti tratti dal Fondo per l’arricchimento
e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi, istituito con la legge 18 dicembre 1997, N. 440.
Nell’ambito del suddetto Fondo sono state
destinate alle scuole paritarie le somme sottoelencate (per gli
anni finanziari di seguito indicati), al fine di garantire una
valida e aggiornata funzione di direzione ed una offerta
formativa parimenti ampia e proficua, in considerazione del
servizio pubblico svolto.
Finanziamenti derivanti dalla legge 18
dicembre 1997, N. 440.
2001
|
Formazione e aggiornamento del personale preposto alla
direzione delle scuole paritarie |
LIRE 1.000.000.000 |
TOT. LIRE 1.000.000.000
2002
|
Progetti destinati al miglioramento dell’offerta
formativa |
EURO 5.164.569,00 |
|
Formazione del personale preposto alla direzione delle
scuole paritarie |
EURO 1.032.913,00 |
TOT. EURO 6.197.482,00
2003
|
Progetti destinati al miglioramento dell’offerta
formativa |
EURO 4.157.510,00 |
|
Formazione e aggiornamento del personale preposto alla
direzione delle scuole paritarie |
EURO 1.110.490,00 |
TOT. EURO 5.268.000,00
6. Dalla vigilanza al monitoraggio e alla
valutazione della qualità.
Il Ministero dell’Istruzione, anche tramite
gli Uffici Scolastici Regionali, ha un potere di accertamento
del "possesso" e della "permanenza" dei
requisiti per il riconoscimento della parità, che implica
facoltà di diniego e di revoca del riconoscimento nelle
situazioni di "irregolarità".
L’Amministrazione ha però anche la
funzione di valutare processi ed esiti dell’attività
didattica e formativa delle scuole paritarie, per mezzo del
sistema nazionale di valutazione e secondo gli standard
stabiliti dagli ordinamenti vigenti.
Nella fase di prima attuazione della legge
62/2000, avviata nella precedente legislatura e gestita dagli
Uffici centrali del MIUR, si è proceduto a riconoscere la
parità alle scuole dotate di un precedente riconoscimento
giuridico, sulla base di atti attestanti il possesso dei
requisiti dettati dalla legge 62/2000.
Negli anni successivi 2001/2002 e 2002/2003
si sono adottate diverse modalità di svolgimento delle azioni d’ispezione
e vigilanza propedeutiche al riconoscimento della parità.
Tali modalità sono riconducibili a varie
motivazioni, tra cui anche l’elevata concentrazione di scuole
paritarie in alcune regioni. Numerosi Uffici Scolastici
Regionali hanno intrapreso azioni volte a migliorare la qualità
dell’esercizio di vigilanza.
Ad esempio in Lombardia e in Calabria le
visite ispettive hanno interessato la totalità delle nuove
parità concesse. Va rilevato in proposito che in Lombardia vi
è la più alta concentrazione di scuole paritarie.
In altre regioni, con una rilevante densità
di scuole paritarie, quali il Piemonte, il Veneto, l’Emilia
Romagna si è proceduto a pianificare e ad organizzare l’azione
ispettiva in una prospettiva pluriennale.
Nel Lazio, in Sicilia, in Campania, regioni
nelle quali si registra un’alta presenza di scuole paritarie,
emerge una notevole difficoltà a vigilare, pur a fronte di
evidenti anomalie. Si stanno elaborando strumenti che permettano
un monitoraggio tempestivo ed incisivo delle criticità e ne
consentano la soluzione.
Dalla ricognizione di quanto accaduto sul
territorio nazionale, emerge la necessità di:
- avviare un processo di monitoraggio costante della
qualità;
- rafforzare la collaborazione tra gli Uffici Scolastici
Regionali e i Centri Servizi Amministrativi, individuando
referenti per tutti quegli adempimenti strettamente legati
al territorio (l’anagrafe, le rilevazioni integrative, l’istruttoria
delle domande per la concessione dei contributi,.);
- incentivare i contatti tra l’Amministrazione centrale
e gli Uffici territoriali per garantire l’uniformità di
comportamenti;
- potenziare i servizi di consulenza rivolti alle scuole
paritarie;
- incrementare la rete di collegamenti con e tra le
scuole, per una migliore partecipazione al sistema
pubblico;
- mettere a sistema la rete informatica per comunicazioni
amministrative, didattiche e di funzionamento;
La vigilanza ha un ruolo importante nello
sviluppo di un sistema pubblico trasparente e di qualità per le
famiglie e per gli alunni. L’Amministrazione si sta attivando
per promuovere azioni più sistematiche e incisive, a partire da
quelle realtà regionali in cui persistono storiche carenze e
difficoltà.
Su questa linea si sono già registrati
progressi importanti, che tracciano la via del futuro, quella
della costruzione di un sistema pubblico d’istruzione e
formazione di qualità, oggetto costante di monitoraggio e
valutazione.
Infatti 448 scuole paritarie, pari al 9% del
totale delle scuole coinvolte in tutto il Paese, risultano
inserite nel "Progetto Pilota sulla Valutazione" che
ha avuto attuazione nel 2002-2003. L’adesione delle scuole
paritarie, già in questa fase di sperimentazione volontaria,
testimonia l’interesse di chi opera in questo settore ad
essere parte di un sistema unitario nazionale, accettandone
regole ed oneri.
Si riportano in merito alcuni dati sintetici,
estratti dal Rapporto finale sul Progetto Pilota 2 (6):
Istituzioni scolastiche partecipanti PP2
| |
statale |
paritaria |
totale |
|
Circoli didattici |
1062 |
79 |
1141 |
|
Primarie |
135 |
79 |
214 |
|
Secondarie I° grado |
731 |
71 |
802 |
|
Secondarie II° grado |
1531 |
107 |
1638 |
|
Istituti comprensivi |
1512 |
112 |
1624 |
|
Totale |
4971 |
448 |
5419 |
|
% tipo di Istituzione |
91,73 |
8,27 |
100,00 |
Le nuove prospettive volte alla messa a
regime del sistema pubblico d’istruzione richiedono un
ripensamento delle funzioni di vigilanza e controllo, che
evolvano verso vere e proprie forme di governance dell’intero
sistema. Si tratta non tanto di effettuare visite ispettive sull’intero
universo della scuola paritaria, quanto di intervenire in modo
mirato e pianificato, sulla base dell’acquisizione di
indicatori quantitativi e qualitativi per l’intero sistema
educativo.
Il monitoraggio ed il controllo dei risultati
formativi sono affidati alle rilevazioni condotte dall’INVALSI,
anche con l’utilizzo della banca dati in via di costituzione
da parte SAIIT.
Partecipazione della scuola paritaria alla
Riforma
Ulteriore indice d’integrazione della
scuola paritaria nel sistema nazionale d’istruzione, è l’adesione,
nell’anno scolastico 2002-2003, al progetto di sperimentazione
della Riforma (decreto n. 100/2002).
Un’adesione significativa, se si considera
che delle 246 istituzioni scolastiche, che hanno dato l’avvio
alla Riforma, 74 sono paritarie.
Scuole statali e paritarie sono state
assistite da un'unica struttura, a livello regionale e
nazionale, di supporto, consulenza, monitoraggio e formazione.
7. Il percorso per la messa a regime del
nuovo sistema pubblico dell’istruzione composto dalle scuole
statali e paritarie
Ad un triennio dall’avvio del processo di
attuazione della legge 62/2000 sono state raggiunte alcune
consapevolezze:
- il sistema nazionale di istruzione é unitario e l’esercizio
della libertà di scelta educativa e di insegnamento
contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa e
alla sua qualità;
- le scuole dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e
della società civile concorrono alla costruzione della
società della conoscenza e alla formazione del capitale
umano e sociale del Paese;
- e scuole statali e paritarie esercitano la loro funzione
pubblica, attuando il principio di sussidiarietà sancito
dalla nostra Costituzione e dai Trattati dell’Unione
Europea.
Il percorso fin qui compiuto e i risultati
raggiunti confermano la validità delle azioni intraprese. Si
può correre il rischio di vanificare gli sforzi compiuti, se
non si adottano ulteriori misure per conseguire la piena
libertà di scelta dei genitori, per superare le anomalie che
ancora permangono e per completare la messa a regime del nuovo
sistema educativo pubblico dell’istruzione secondo criteri di
qualità e di efficacia.
A questo scopo sono stati individuati i
seguenti problemi aperti, che richiedono interventi adeguati:
- A seguito della legge 53/2003, che innalza il
diritto/dovere all’istruzione fino a 12 anni, è
necessario dettare norme che assicurino concretamente a
tutta la scuola paritaria la possibilità di offrire
istruzione e formazione, nell’ambito del servizio
pubblico, attribuitole dalla legge 62/2000. Le famiglie
devono essere messe in condizione di esercitare il loro diritto/dovere
ad istruire e educare i figli, sancito dall’art. 30
della Costituzione, diritto/dovere che ricomprende anche
la libertà di scelta della scuola. Occorrerà,
compatibilmente con le risorse disponibili, garantire a
tutti l’effettivo esercizio di questo diritto, che
attualmente è possibile solo alle famiglie più abbienti.
Si sottolinea, in particolare, la necessità di porre le
condizioni, anche finanziarie, per garantire il diritto
degli alunni disabili e svantaggiati ad accedere alle
scuole paritarie, scuole per le quali la legge 62/2000
prevede l’obbligo di accoglienza, senza assicurare le
risorse adeguate. Si tratta di dare piena attuazione al
dettato costituzionale degli articoli 31, 33 e 34, che
impegnano la Repubblica, nell’articolo 31, ad "agevolare
con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose",
nell’articolo 33, a garantire il diritto di un
trattamento equipollente tra alunni delle scuole statali e
non statali, stabilendo che "La legge, nel fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che
chiedono la parità, deve assicurare loro piena libertà e
agli alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali" e a
rendere effettivo, con l’articolo 34, il diritto allo
studio riconosciuto ai "capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, fino ai gradi più alti degli studi,
attraverso borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze".
- I principi costituzionali, riaffermati dalla legge
62/2000 sono stati realizzati solo parzialmente a causa
dell’insufficienza delle risorse finanziarie previste.
Il nuovo strumento del contributo alle famiglie, approvato
dal Parlamento nella finanziaria 2002, legge 27/12/2002,
n.289, e incrementato nel 2003, legge 24/12/2003, n. 350,
è certamente significativo perché favorisce i genitori
precedentemente esclusi da ogni forma di sostegno
economico. Tuttavia la coerente attuazione della legge
62/2000, richiede un ulteriore sforzo di reperimento di
risorse che consentano l’attuazione di tutti gli
interventi previsti.
- Le modifiche del Titolo V e le norme legislative
precedenti, che rivedono l’ordinamento generale dello
Stato e attribuiscono nuove competenze alle Regioni,
determinano cambiamenti anche rispetto alla gestione dei
contributi alle scuole non statali. E’ in corso un
confronto con le Regioni per definire le procedure
applicative. E’ nostro impegno garantire unitarietà di
criteri e tempi nell’erogazione delle risorse alle
singole istituzioni scolastiche nelle diverse realtà
territoriali, anche attraverso una decisa semplificazione
delle procedure amministrative e rigorosi controlli.
- Il riconoscimento del carattere pubblico del
servizio reso dalla scuola paritaria richiede l’attivazione
di forme di vigilanza e controllo, comunque rispettose
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per questo
motivo l’Amministrazione centrale ha promosso in
aggiunta alla vigilanza esercitata dagli Uffici Scolastici
Regionali, nuove iniziative finalizzate ad intervenire su
storiche anomalie ed irregolarità riscontrate in
istituzioni scolastiche non statali. Ci si riferisce ai
cosiddetti "diplomifici", presenti in parte
della secondaria superiore. Le "iscrizioni a piramide
rovesciata", "gli ottisti" e l’eccessivo
numero di privatisti che si presentano a sostenere l’esame
di stato, di seguito descritti, sono oggetto di interventi
di contrasto. Il numero di alunni frequentanti scuole
secondarie superiori, con gestore privato, fa registrare
un evidente anomalo incremento degli iscritti (iscrizioni
a "piramide rovesciata"): 11.476 iscritti al
quarto e 25.022 al quinto anno (vedi tabella 9 s dell’allegato).
Si è attivato un correttivo in merito sollecitando gli
USR ad attuare le disposizioni già vigenti, che
impediscono di estendere la parità alle classi
collaterali, laddove non esistano le classi che le
precedono. E’ da considerare anche l’eccessiva
presenza di richiesta di anticipo degli esami per merito;
si tratta di candidati che, riportando otto in tutte le
materie dello scrutinio finale per la promozione all’ultima
classe, chiedono di essere ammessi a sostenere l’esame
di Stato. E’ allo studio uno strumento normativo
adeguato, che riveda i requisiti, introducendo la regolare
frequenza del corso di studi e il voto di profitto
"otto" in tutte le materie negli ultimi due anni
di corso. Infine, è da considerare tra le anomalie il
fenomeno dell’eccessivo numero di privatisti che si
presentano a sostenere l’esame di Stato presso istituti
paritari, fenomeno già contrastato attraverso la C.M. n.
16 del 9/02/2004. Sarà intensificata l’azione di
controllo, affinché non si deroghi dalle norme vigenti.
- Sempre al fine di salvaguardare il carattere pubblico
del servizio reso dalla scuola paritaria, occorre
garantire uniformità di applicazione della normativa su
tutto il territorio nazionale. In quest’ottica,
proseguirà la rilevazione anagrafica del SAIIT, da cui
potranno essere tratti importanti dati sull’ulteriore
sviluppo del sistema anche in termini qualitativi. In
questa prospettiva, inoltre, si sta programmando un
servizio di documentazione e monitoraggio. Entrambe le
azioni, unitamente alla valutazione del sistema di
istruzione e formazione, affidata al nuovo Istituto
nazionale di valutazione, concorreranno a rilevare l’impatto
e la qualità del servizio reso.
- Dalle relazioni degli Uffici Scolastici Regionali sullo
stato di attuazione della legge 62/2000 nel triennio
2000/2003 emergono suggerimenti operativi, finalizzati all’innalzamento
del livello di qualità ed efficienza. In particolare
voglio richiamare:
- Il monitoraggio costante dei livelli di qualità.
- Il rafforzamento del coordinamento tra l’Amministrazione
centrale e gli Uffici Scolastici Reg.
- La promozione di azioni mirate di formazione per il
personale dell’Amministrazione centrale e periferica, che
opera nell’ambito della parità.
- L’ampliamento dei servizi di supporto e consulenza dell’Amministrazione
anche al sistema della scuola paritaria, negli ambiti della
formazione dei docenti, dell’innovazione e qualificazione
delle offerte formative, del supporto tecnologico
informatico e della sicurezza.
- Sulla base di quanto rappresentato dalla Presidenza del
Consiglio (nota (7) del 12/02/04 n. 2874 DAGL1/
1.5.1/317007/4127), interpellata in proposito dal MIUR, è
stato individuato nel regolamento di delegificazione, di
cui all’art. 17, comma 2 della legge n.400/98, lo
strumento normativo per dare attuazione a quanto richiesto
dal comma 7, art. 1 legge 62/2000. Ciò allo scopo di
superare gli istituti ancora esistenti (autorizzazione,
parifica, riconoscimento legale, ecc.) e per ricondurre le
scuole non statali alle due tipologie di scuole paritarie
o scuole non paritarie. Tale regolamento dovrà, in primo
luogo, fissare i termini per la richiesta della parità da
parte delle scuole, decorsi i quali esse perderanno i
precedenti riconoscimenti per divenire scuole non
paritarie, facendo in ogni caso salvi i corsi già
iniziati fino al loro completamento. Inoltre dovrà
definire la disciplina delle scuole non statali non
paritarie, richiamando al riguardo le disposizioni dettate
dal Testo Unico per le scuole private, ivi compresa l’indispensabile
funzione di vigilanza del MIUR a tutela della qualità
della didattica e dei requisiti morali della scuola non
paritaria. Contestualmente andranno ridefiniti i criteri e
le modalità di ripartizione delle risorse, già destinate
alle scuole non statali, al fine di garantire il rispetto
degli impegni già assunti nei confronti delle scuole non
statali paritarie, in particolare delle elementari
parificate che hanno acquisito lo status di scuola
paritaria. In via transitoria, quindi, dovrà essere
garantito il permanere dell’istituto della convenzione
per le scuole paritarie parificate, in attesa di poter
disporre di risorse sufficienti per estendere tale
beneficio a tutte le scuole elementari paritarie, che lo
richiedano. Tali convenzioni dovranno essere conformi a
criteri omogenei su tutto il territorio nazionale; a tal
fine ci si impegna a promuovere apposite intese in
Conferenza Stato-Regioni.
Per assicurare il dialogo e la collaborazione
tra il MIUR e gli Enti e le Associazioni che rappresentano le
scuole paritarie, verrà istituito un tavolo di lavoro.
Infine si ritiene opportuno informare il
Parlamento sul processo di attuazione della legge 62/2000 con
relazioni periodiche.
(1) Cfr. Comma 1. Il sistema nazionale
di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo
33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La
Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione
dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della
vita.
Comma 2. Si definiscono scuole paritarie, a
tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per
quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio
aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali,
comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola
per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai
commi 4, 5, e 6.
Comma 3. Alle scuole paritarie private è
assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento
culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del
progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato
ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione
repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio
pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto
educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli
studenti con handicap. Il progetto educativo indica l’eventuale
ispirazione di carattere culturale e religioso. Non sono
comunque obbligatorie per gli alunni le attività
extra-curriculari che presuppongono o esigono l’adesione ad
una determinata ideologia o confessione religiosa.
Comma 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario
possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento
della parità.
(2) I membri del gruppo di lavoro sono:
Mariolina Moioli, Pier Giorgio Cataldi, Domenico Croce, Mario G.
Dutto, Gianfranco Garancini, Don Guglielmo Malizia, Enzo Meloni,
Franco Nembrini, Attilio Oliva, Luisa Ribolzi, Nicola Rossi,
Paola Tinagli. Segreteria tecnica: Irene Gatti, Maria Rosaria
Scardaccione.
(3) Per le tabelle e i grafici citati si veda
l’Allegato: "La scuola paritaria nel sistema scolastico
italiano a tre anni dalla sua introduzione".
I dati numerici presentati sono relativi "allo scadere
del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge", cioè l’A.S.
2002-2003, (comma 7 dell’art. 1 della legge 62/2000), termine
fissato per la presentazione della relazione al Parlamento. Si
sta comunque provvedendo ad un aggiornamento dell’anagrafe
anche per l’anno scolastico in corso – 2003/2004.
(4) Con il termine "scuola" si è
voluto sintetizzare il concetto di "Punto di erogazione del
servizio scolastico". Le istituzioni scolastiche sono i
circoli didattici, gli istituti comprensivi, gli istituti
principali di I e di II grado e gli istituti d’istruzione
superiore. Tra queste, i circoli didattici, gli istituti
comprensivi e gli istituti d’istruzione superiore sono entità
puramente amministrative, mentre gli istituti principali di I e
II grado sono anche punti di erogazione del servizio in quanto
in essi viene erogato il servizio scolastico; analogamente si
considerano punti di erogazione del servizio le scuole dell’infanzia,
i plessi di scuola primaria, le scuole secondarie di I grado,
siano esse associate ad istituti principali di I grado che ad
istituti comprensivi, e le scuole secondarie di II grado, siano
esse associate ad istituti principali di II grado che ad
istituti d’istruzione superiore.
(5) Questo fenomeno è qui riportato come
mero dato di fatto. Per le considerazioni nel merito si rimanda
all’ultimo paragrafo, pag. 50.
(6) Fonte INVALSI: Circa il 40% degli
istituti scolastici italiani ha aderito al Progetto Pilota 2
(7) La nota interviene nel merito delle
problematiche concernenti gli aspetti applicativi della
disposizione di cui al secondo periodo dell’art.1, comma 7
della legge n. 62 del 2000. La norma in questione attribuisce al
MIUR il potere di proporre con proprio decreto il definitivo
superamento del T.U. n. 297/94, per quanto attiene le norme
relative alle scuole non statali. Tale previsione normativa è
carente sia sotto il profilo della chiarezza che della
proprietà di formulazione, anche in considerazione degli
effetti abrogativi consequenziali che determinerebbe l’eventuale
emanazione del provvedimento. La questione fu a suo tempo
affrontata anche in sede d’esame della l. n. 62/2000 da parte
del Parlamento. A riguardo erano state suggerite due
possibilità: il ricorso alla legislazione delegata – poiché
le norme del T.U. rivestono rango legislativo – ovvero a
quello del regolamento di delegificazione, ipotesi, quest’ultima,
condivisa dal DAGL. Ciò per dare attuazione all’intenzione
del legislatore, che sembra volta alla definizione di un nuovo
sistema giuridico delle scuole non statali, dal quale consegue l’abrogazione
delle norme preesistenti. Tenuto conto del sistema delle fonti
normative vigenti nel nostro ordinamento, la natura dell’atto
con cui provvedere alla modifica del Testo unico del 94 può
essere correttamente ricondotta ad un regolamento di
delegificazione di cui all’art.17, comma 2 della legge n.
400/98. Infatti, ad esso può riconoscersi quella capacità di
disciplinare ex novo la materia già disciplinata con la
legge, sostituendo la disciplina regolamentare a quella
legislativa preesistente e soddisfare, pertanto, la finalità
voluta dal legislatore.
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