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Crisi scuole paritarie: il problema dei docenti non abilitati

L’aumento dei costi e il corrispettivo aumento delle rette stanno ponendo in
grave crisi il mondo delle scuole paritarie, specie quelle cattoliche. I
dati del Rapporto 2016 sono chiari: 415 scuole chiuse in poco meno di
due anni, numero di studenti diminuito del 13% dal 2012, quando
erano più di un milione e oggi sono poco più di 900 mila. Una parabola in discesa che non sembra destinata
ad interrompersi per il calo generalizzato della denatalità e per la crisi
economica. A questo si aggiunge anche il fatto che, a seguito delle
numerose immissioni in ruolo nelle scuole statali degli ultimi due anni,
esista nelle scuole paritarie la seria difficoltà di riuscire a reperire
personale docente provvisto di abilitazione
all’insegnamento, come richiesto dall’art.1 della Legge 62/2000, sulla
parità scolastica. Ne abbiamo parlato nel numero di febbraio di
Tuttoscuola in un articolo di Rosa Musto, dirigente tecnico dell’USR
Lazio.
Infatti, per la loro immissione in ruolo, numerosi docenti hanno
abbandonato i loro posti, che da lungo tempo occupavano nelle
scuole paritarie, garantendo qualità e continuità didattica e quindi anche
il mantenimento nel tempo della parità della scuola. In questi due ultimi
anni scolastici, alla scomparsa del personale si è aggiunta la grande
difficoltà a trovare “sul mercato” docenti abilitati o con già esperienze
(anche brevi e saltuarie) di insegnamento, per cui le scuole pubbliche
paritarie non sono riuscite ad assumere personale abilitato, così come
hanno di volta in volta espresso nel corso delle visite ispettive. Ragioni di
forza maggiore le hanno costrette a dover assumere personale non
abilitato, giovani laureati, dopo valutazione dei loro CV e colloquio.
Questo fatto non sta consentendo di poter operare serenamente e in
modo legittimo e riconosciuto dal MIUR, come accade invece per le
scuole statali che in caso di necessità assumono docenti non abilitati
posizionati in III fascia. Fatta eccezione per i laureati in Scienze della
formazione, corso di laurea che prevede un periodo di tirocinio sul
campo, i laureati docenti della scuola secondaria non conoscono la
normativa scolastica e non possiedono una formazione pedagogica
disciplinare. A riguardo le scuole paritarie si sono organizzate
programmando corsi di formazione professionale mirati in
collaborazione con associazioni professionali ed esperti e anche
prevedendo l’affiancamento del coordinatore didattico, quale loro tutor
professionale durante l’intero anno scolastico. In alcune realtà gli Uffici
scolastici regionali hanno attivato corsi per tutte le scuole paritarie per la
formazione sulla normativa vigente e invitato alle reti per le attività di
formazione degli ambiti.
Perché la questione si possa regolarizzare occorre trascorra qualche
anno, con gli effetti del decreto legislativo 59/2017 che offre una
soluzione con il nuovo percorso di formazione e reclutamento (FIT),
titolo che andrà a sostituire la precedente abilitazione. Il suddetto
decreto ha introdotto delle novità, con l’obbligo di conseguire il diploma
di specializzazione per l’insegnamento secondario, con la frequenza del
primo anno del percorso FIT, al quale si accede tramite concorso o a
proprie spese (solo se si insegna nelle scuole paritarie), senza dover
superare il concorso: il suddetto diploma è necessario per insegnare nelle
scuole paritarie. Per l’accesso al FIT per l’insegnamento nelle scuole
paritarie è previsto il supermento di un test gestito dalle Università e i
requisiti richiesti sono gli stessi che i candidati devono possedere per la
partecipazione al concorso (laurea più 24 CFU). Inoltre, i docenti titolari
di un contratto di lavoro nella scuola paritaria per almeno tre anni hanno
la priorità di iscrizione al FIT sulla classe di concorso interessata e
purché i predetti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei contratti
di lavoro del settore. Anche la sola iscrizione al corso di
specializzazione consente l’insegnamento nelle scuole
paritarie, ma per non più di tre anni dall’immatricolazione.
Ecco quanto riportato nell’articolo 15 comma 3 del decreto: “Possono
iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 9, comma 1,
nell’ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso
gestito dalle università interessate, i soggetti in possesso dei requisiti di
accesso di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di
concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È
considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di
specializzazione essere titolare di contratti di docenza per almeno nove
ore settimanali nella scuola secondaria sulla classe di concorso
interessata, ed esserlo stati per almeno tre anni, presso una scuola
paritaria, purché detti contratti siano retribuiti sulla base di uno dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.”
Inoltre, gli aspiranti docenti al FIT, vengono autorizzati dal Miur in base
al fabbisogno delle scuole paritarie e alla disponibilità di personale già
abilitato all’insegnamento o specializzato. Abbiamo approfondito la
questione nel numero di febbraio di Tuttoscuola.

Tuttoscuola.com del 19 febbraio 2018